Art. 5 
  1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17,  e  successive  modifiche,  le  parole:  «da  pubblicarsi  nel
Bollettino Ufficiale della Regione» sono sostituite dalle parole: «da
pubblicarsi  nell'albo  online  della  Provincia»,  nonche'  dopo  le
parole: «dell'assistenza,» sono inserite  le  parole:  «del  sostegno
della famiglia,» e dopo la parola: «sport,» sono inserite le  parole:
«dell'edilizia abitativa agevolata, nonche'». 
  2. Dopo il comma 2-ter  dell'art.  2  della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' inserito il  seguente
comma: 
  «2-quater. Gli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, provvedono, nel
rispetto della normativa sulla protezione dei  dati  personali,  allo
scambio delle informazioni sulla concessione di vantaggi economici di
qualsiasi tipo erogati dagli enti stessi».