Art. 5 1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione» sono sostituite dalle parole: «da pubblicarsi nell'albo online della Provincia», nonche' dopo le parole: «dell'assistenza,» sono inserite le parole: «del sostegno della famiglia,» e dopo la parola: «sport,» sono inserite le parole: «dell'edilizia abitativa agevolata, nonche'». 2. Dopo il comma 2-ter dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «2-quater. Gli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, provvedono, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, allo scambio delle informazioni sulla concessione di vantaggi economici di qualsiasi tipo erogati dagli enti stessi».