Art. 6 
  1. Il comma 1 dell'art. 2-bis della legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Qualora da un controllo emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva
l'applicazione di eventuali sanzioni penali,  il  dichiarante  decade
dall'intero vantaggio economico conseguente al provvedimento  emanato
sulla base della  predetta  violazione.  L'importo  eventualmente  da
restituire non puo' superare cinque  volte  la  parte  del  vantaggio
economico indebitamente percepito». 
  2. Il comma 2 dell'art. 2-bis della legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione  puo'  essere
altresi' disposto che la persona che ha posto in  essere  l'azione  o
l'omissione o l'ente da essa  rappresentata  non  possono  fruire  di
vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla
data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di  vantaggi
economici puo' essere limitato a singole  strutture  organizzative  o
prestazioni». 
  3. Nel comma 4 dell'art. 2-bis della legge provinciale  22  ottobre
1993, n. 17,  e  successive  modifiche,  la  parola:  «beneficio»  e'
sostituita dalle parole: «vantaggio economico». 
  4. Nel comma 4-bis  dell'art.  2-bis  della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole:  «Nell'ambito
del diritto allo studio, le disposizioni di  cui  al  comma  4»  sono
sostituite dalle parole: «Le disposizioni di cui al comma 4».