Art. 7 1. L'art. 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' cosi' sostituito: «Art. 4 (Durata del procedimento).- 1. Le strutture organizzative degli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza o debba essere iniziato d'ufficio, sono tenuti a concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Qualora l'amministrazione dovesse constatare la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza dell'istanza, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e la relativa motivazione consiste in un sintetico e comprensibile riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo. In caso di provvedimento in forma semplificata non si applica l'art. 11-bis. 2. Il direttore della competente ripartizione, o su sua delega il direttore della struttura organizzativa, dispongono l'archiviazione del procedimento una volta comunicato o eseguito il provvedimento finale o qualora non ricorra per l'amministrazione l'obbligo di provvedere sull'istanza o sul rapporto d'ufficio. 3. La documentazione e le istanze presentate a una struttura organizzativa diversa da quella competente a riceverle, ma appartenente all'amministrazione provinciale o agli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, o presentate attraverso lo Sportello per le relazioni con il pubblico vengono trasmesse d'ufficio alla struttura competente. 4. Il termine per la conclusione del procedimento e' di 30 giorni. Quando, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi per l'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati o della particolare complessita' del procedimento, e' indispensabile un termine superiore a 30 giorni per la conclusione del procedimento, lo stesso e' fissato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nell'albo online della Provincia. Tale termine non puo' essere superiore a 180 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative. 5. Salvo che non sia diversamente disposto, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione competente in caso di procedimento a istanza di parte e dalla data di avvio in caso di procedimento attivato d'ufficio. 6. Il termine di cui al comma 4 e' sospeso nei seguenti casi: a) in pendenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, lettera b), per la presentazione di memorie scritte e documenti; b) in pendenza del termine non superiore a 30 giorni assegnato ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), ed eventualmente prorogato, per giustificati motivi e su istanza motivata dell'interessato, al massimo di ulteriori 30 giorni, per il rilascio di dichiarazioni e per la regolarizzazione ovvero l'integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete - ove ammissibili; c) in attesa dell'emissione di pareri obbligatori, di pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 19 e 20. 7. Il termine di cui al comma 4 puo' essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione d'ufficio di informazioni o documenti ai sensi dell'art. 5».