Art. 7 
  1. L'art. 4 della legge provinciale 22  ottobre  1993,  n.  17,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 4 (Durata del procedimento).- 1. Le  strutture  organizzative
degli enti di cui  all'art.  1-ter,  comma  1,  ove  il  procedimento
amministrativo consegua  obbligatoriamente  a  una  istanza  o  debba
essere  iniziato  d'ufficio,  sono  tenuti  a  concluderlo   mediante
l'adozione di un provvedimento  espresso.  Qualora  l'amministrazione
dovesse constatare la  manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
improcedibilita'   o   infondatezza   dell'istanza,    conclude    il
procedimento  con  un  provvedimento  espresso   redatto   in   forma
semplificata e la relativa motivazione consiste  in  un  sintetico  e
comprensibile riferimento al punto di fatto  e  di  diritto  ritenuto
risolutivo. In caso di provvedimento in  forma  semplificata  non  si
applica l'art. 11-bis. 
  2. Il direttore della competente ripartizione, o su sua  delega  il
direttore della struttura organizzativa,  dispongono  l'archiviazione
del procedimento una volta comunicato  o  eseguito  il  provvedimento
finale o qualora  non  ricorra  per  l'amministrazione  l'obbligo  di
provvedere sull'istanza o sul rapporto d'ufficio. 
  3. La documentazione  e  le  istanze  presentate  a  una  struttura
organizzativa  diversa  da  quella   competente   a   riceverle,   ma
appartenente all'amministrazione  provinciale  o  agli  enti  di  cui
all'art. 1-ter, comma 1, o presentate attraverso lo Sportello per  le
relazioni con il pubblico vengono trasmesse d'ufficio alla  struttura
competente. 
  4. Il termine per la conclusione del procedimento e' di 30  giorni.
Quando,   tenuto   conto   della   sostenibilita'   dei   tempi   per
l'organizzazione  amministrativa,  della   natura   degli   interessi
pubblici tutelati o della particolare complessita' del  procedimento,
e' indispensabile un termine superiore a 30 giorni per la conclusione
del procedimento, lo stesso e' fissato con deliberazione della Giunta
provinciale, da pubblicarsi nell'albo online  della  Provincia.  Tale
termine non puo' essere superiore a 180 giorni. Sono  fatti  salvi  i
termini diversi stabiliti da disposizioni normative. 
  5. Salvo che non sia diversamente disposto, il termine  di  cui  al
comma 4 decorre dalla  data  di  ricevimento  dell'istanza  da  parte
dell'amministrazione competente in caso di procedimento a istanza  di
parte e  dalla  data  di  avvio  in  caso  di  procedimento  attivato
d'ufficio. 
  6. Il termine di cui al comma 4 e' sospeso nei seguenti casi: 
      a) in pendenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 15-bis,
comma 1, lettera b),  per  la  presentazione  di  memorie  scritte  e
documenti; 
      b) in pendenza del termine non superiore a 30 giorni  assegnato
ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,  lettera  a),  ed  eventualmente
prorogato,  per   giustificati   motivi   e   su   istanza   motivata
dell'interessato, al massimo di ulteriori 30 giorni, per il  rilascio
di dichiarazioni e per la regolarizzazione ovvero  l'integrazione  di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete - ove ammissibili; 
      c) in attesa dell'emissione di pareri  obbligatori,  di  pareri
facoltativi e delle valutazioni tecniche di cui agli  articoli  19  e
20. 
  7. Il termine di cui al comma 4 puo' essere sospeso  per  una  sola
volta e per un periodo non superiore a 30 giorni  per  l'acquisizione
d'ufficio di informazioni o documenti ai sensi dell'art. 5».