Art. 8 
  1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e'
inserito il seguente articolo: 
  «Art.  4-bis  (Potere  sostitutivo).-  1.  Decorso  inutilmente  il
termine  per  la   conclusione   del   procedimento   di   competenza
dell'amministrazione  provinciale  previsto  all'art.  4,  la   parte
istante puo' rivolgersi al direttore generale della Provincia, cui e'
attribuito  potere  sostitutivo  e  che,  attraverso   le   strutture
organizzative competenti, deve concludere il  procedimento  entro  un
termine corrispondente alla meta' di quello originariamente previsto. 
  2. Nel caso di  procedimenti  amministrativi  di  competenza  degli
altri enti di cui all'art. 1-ter,  comma  1,  il  potere  sostitutivo
spetta al dirigente apicale dell'ente. 
  3. Per le finalita' di  questo  articolo,  sul  sito  istituzionale
degli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, e' indicato,  per  ciascun
procedimento, il soggetto con il suo recapito a cui e' attribuito  il
potere sostitutivo e al quale la parte istante puo' rivolgersi».