Art. 9 1. L'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 5 (Documentazione).- 1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento. E' comunque fatta salva per l'amministrazione la facolta' di verificare nel corso del procedimento la veridicita' e l'autenticita' dei dati contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento. 2. Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualita' personali necessari all'istruttoria del singolo procedimento nonche' i fatti che siano a diretta conoscenza della persona interessata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture organizzative degli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dalla persona interessata. 3. Qualora la persona interessata dichiari che fatti, stati e qualita' personali sono attestati in documenti gia' in possesso delle strutture organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli elementi indispensabili per il loro reperimento, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono altresi' accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' personali che l'amministrazione procedente o un'altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare. 4. Il controllo sulle dichiarazioni di cui al comma 2 nonche' l'acquisizione e l'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' di cui al comma 3 avvengono esclusivamente per via telematica; allo scopo le amministrazioni certificanti mettono a disposizione delle amministrazioni procedenti gli accessi alle proprie banche dati, nel rispetto delle regole tecniche previste in materia di amministrazione digitale e di protezione dei dati personali. 5. Sono in ogni caso disposti idonei controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni. 6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui all'art. 2 emerga la non veridicita' delle dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione, il dichiarante che ha posto in essere l'azione con dolo o colpa grave, rimane escluso per un periodo fino a un anno dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L'esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all'interno dell'amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera. 7. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili, i dati da acquisire o da trasmettere possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previsti dalla legge o da regolamento strettamente indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisite. 8. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attivita' sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneita' alla pratica non agonistica di attivita' sportive, rilasciato dal medico di base con validita' per l'intero anno scolastico. 9. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo limitatamente a fatti, stati e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani o verificabili nell'ambito dei controlli a campione previsti dalla presente legge. Per i cittadini dell'Unione europea si seguono le modalita' previste per i cittadini italiani.»