Art. 9 
  1. L'art. 5 della legge provinciale  22  ottobre  1993,  n.  17,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 5 (Documentazione).- 1. I  dati  relativi  a  cognome,  nome,
luogo e data di nascita,  la  cittadinanza  e  la  residenza  possono
essere comprovati  mediante  esibizione  dei  relativi  documenti  di
riconoscimento. E' comunque  fatta  salva  per  l'amministrazione  la
facolta' di verificare nel corso del procedimento  la  veridicita'  e
l'autenticita' dei dati contenuti nel documento  di  identita'  o  di
riconoscimento. 
  2. Per quanto concerne i fatti, gli stati e le  qualita'  personali
necessari all'istruttoria del singolo procedimento  nonche'  i  fatti
che siano a diretta conoscenza della persona interessata,  e  con  la
sola  eccezione  di  quelli  previsti  al  comma  8,   le   strutture
organizzative degli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, sono  tenute
ad  accettare,  in  luogo  della   prescritta   documentazione,   una
dichiarazione sottoscritta dalla persona interessata. 
  3. Qualora la persona  interessata  dichiari  che  fatti,  stati  e
qualita' personali sono attestati in documenti gia' in possesso delle
strutture organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli  elementi
indispensabili  per  il  loro  reperimento,   il   responsabile   del
procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione degli  stessi  o  di
copia di essi. Sono altresi' accertati d'ufficio i fatti, gli stati e
le qualita' personali che  l'amministrazione  procedente  o  un'altra
pubblica amministrazione e' tenuta a certificare. 
  4. Il controllo sulle dichiarazioni  di  cui  al  comma  2  nonche'
l'acquisizione e l'accertamento d'ufficio di fatti, stati e  qualita'
di cui al comma 3 avvengono esclusivamente per via  telematica;  allo
scopo le amministrazioni certificanti mettono  a  disposizione  delle
amministrazioni procedenti gli accessi alle proprie banche dati,  nel
rispetto delle regole tecniche previste in materia di amministrazione
digitale e di protezione dei dati personali. 
  5. Sono in ogni caso disposti idonei  controlli  a  campione  sulla
veridicita' delle dichiarazioni. 
  6.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  2-bis,  qualora  dai
controlli di cui al comma 5  o  di  cui  all'art.  2  emerga  la  non
veridicita'  delle  dichiarazioni  o  la   presentazione   di   falsa
documentazione, il dichiarante che ha posto in  essere  l'azione  con
dolo o colpa grave, rimane escluso per un  periodo  fino  a  un  anno
dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse  o  incarichi.
L'esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento  di
commesse o incarichi che si svolgono all'interno dell'amministrazione
che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera. 
  7. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili,  i  dati
da  acquisire  o  da  trasmettere  possono  contenere   soltanto   le
informazioni relative a stati, fatti e  qualita'  personali  previsti
dalla legge o  da  regolamento  strettamente  indispensabili  per  il
perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisite. 
  8. I certificati  medici,  sanitari,  veterinari,  di  origine,  di
conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da
altro  documento,  salvo  diverse  disposizioni  della  normativa  di
settore. Tutti  i  certificati  medici  e  sanitari  richiesti  dalle
istituzioni scolastiche ai  fini  della  pratica  non  agonistica  di
attivita' sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con  un
unico  certificato  di  idoneita'  alla  pratica  non  agonistica  di
attivita' sportive, rilasciato dal medico di base con  validita'  per
l'intero anno scolastico. 
  9.  I  cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea
regolarmente  soggiornanti   in   Italia,   possono   utilizzare   le
dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo limitatamente a
fatti, stati e qualita'  personali  certificabili  o  attestabili  da
parte  di  soggetti  pubblici  o  privati  italiani  o   verificabili
nell'ambito dei controlli a campione previsti dalla  presente  legge.
Per i cittadini dell'Unione europea si seguono le modalita'  previste
per i cittadini italiani.»