Art. 12 
  1. Il comma  1  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: 
    «1. La protocollazione dei documenti cartacei  e  informatici  in
ingresso e' effettuata presso le sedi di protocollo entro la giornata
di arrivo.». 
  2. Il comma  2  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: 
    «2. I documenti pervenuti presso una struttura organizzativa  non
competente per la  loro  trattazione  devono  essere  protocollati  e
assegnati   da   quest'ultima   alla   struttura   organizzativa   di
competenza.». 
  3. Il comma  6  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: 
    «6.  Se  il  mittente   o   una   persona   incaricata   consegna
personalmente un documento cartaceo e  chiede  una  ricevuta  che  ne
attesti l'avvenuta consegna, il  personale  e'  tenuto  a  rilasciare
gratuitamente  una  fotocopia  della  prima  pagina   del   documento
protocollato, su cui e' apposta la segnatura  di  protocollo.  Per  i
documenti informatici la segnatura  di  protocollo  e'  fornita  alla
persona richiedente nel formato XML.». 
  4. Il comma  7  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: 
    «7. La ricezione dei documenti informatici avviene tramite: 
      a) le caselle istituzionali di posta elettronica; 
      b) le caselle di posta elettronica certificata; 
      c) i servizi online dell'Amministrazione provinciale (eGov); 
      d) altri servizi digitali (per es. cooperazione applicativa); 
      e) supporti di memoria esterni o cloud.». 
  5. Dopo il comma 7 dell'art. 18 del decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' aggiunto il seguente comma 8: 
    «8. Le istanze, dichiarazioni e segnalazioni presentate  per  via
elettronica all'Amministrazione provinciale sono valide: 
      a) se sottoscritte con firma digitale; 
      b) se trasmesse tramite PEC e sottoscritte con firma digitale; 
      c) se  l'identificazione  dell'utente  avviene  a  seconda  del
livello minimo di sicurezza richiesto mediante la Carta Nazionale dei
Servizi (CNS), l'Identita' Digitale  Alto  Adige  oppure  il  Sistema
Pubblico per la gestione dell'Identita' Digitale (SPID); 
      d) se sottoscritte con firma autografa e presentate  unitamente
alla copia del documento d'identita', limitatamente ai  casi  in  cui
non sia disponibile il corrispondente servizio online.».