Art. 13 
  1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia  19  giugno
2015, n. 17, e' cosi' sostituito: 
 
                              «Art. 19. 
 
                           Posta in uscita 
 
  1.   Qualora   il    cittadino/la    cittadina    abbia    indicato
all'Amministrazione  provinciale  un  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica certificata quale suo domicilio digitale, i  documenti  a
lui/lei  indirizzati  vengono   trasmessi   esclusivamente   a   tale
indirizzo. La trasmissione del documento informatico  a  mezzo  posta
elettronica certificata equivale alla notificazione  a  mezzo  posta,
salvo che la legge disponga diversamente. 
  2.  In  mancanza  dell'indicazione  di   cui   al   comma   1,   al
cittadino/alla cittadina e' inviata una  copia  cartacea  tratta  dal
documento  informatico  originale,  la  quale  riporta,  oltre   alla
segnatura di protocollo, i dati di  riferimento  del  certificato  di
firma e un'annotazione  relativa  alla  conservazione  del  documento
originale a  norma  di  legge.  Nei  casi  in  cui  sia  prevista  la
notificazione  dell'atto  amministrativo,  la  copia   cartacea   del
documento informatico originale e' inviata mediante raccomandata  con
avviso di  ricevimento  (RAR),  diversamente  e'  inviata  con  posta
ordinaria. 
  3. La comunicazione di documenti tra l'Amministrazione  provinciale
e le imprese e i professionisti avviene esclusivamente utilizzando le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
  4. La trasmissione dei documenti tra le  pubbliche  amministrazioni
avviene tramite: 
    a) posta elettronica ordinaria; 
    b) posta elettronica certificata; 
    c) interoperabilita' tra sistemi di protocollo informatico; 
    d) cooperazione applicativa. 
  5. Tra le pubbliche amministrazioni non e' ammessa la  trasmissione
di documenti a mezzo fax.».