Art. 13 1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «Art. 19. Posta in uscita 1. Qualora il cittadino/la cittadina abbia indicato all'Amministrazione provinciale un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale, i documenti a lui/lei indirizzati vengono trasmessi esclusivamente a tale indirizzo. La trasmissione del documento informatico a mezzo posta elettronica certificata equivale alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente. 2. In mancanza dell'indicazione di cui al comma 1, al cittadino/alla cittadina e' inviata una copia cartacea tratta dal documento informatico originale, la quale riporta, oltre alla segnatura di protocollo, i dati di riferimento del certificato di firma e un'annotazione relativa alla conservazione del documento originale a norma di legge. Nei casi in cui sia prevista la notificazione dell'atto amministrativo, la copia cartacea del documento informatico originale e' inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (RAR), diversamente e' inviata con posta ordinaria. 3. La comunicazione di documenti tra l'Amministrazione provinciale e le imprese e i professionisti avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 4. La trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni avviene tramite: a) posta elettronica ordinaria; b) posta elettronica certificata; c) interoperabilita' tra sistemi di protocollo informatico; d) cooperazione applicativa. 5. Tra le pubbliche amministrazioni non e' ammessa la trasmissione di documenti a mezzo fax.».