Art. 14 1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «Nella comunicazione tra le singole strutture organizzative non e' consentito il ricorso alla posta elettronica certificata, salvo nei casi previsti dalla legge.». 2. Il comma 3 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «3. I documenti interni sono protocollati dalla struttura organizzativa che li redige, la quale provvede altresi' al caricamento dei documenti informatici nel registro di protocollo e all'assegnazione della registrazione alla struttura organizzativa destinataria/alle strutture organizzative destinatarie.». 3. Il comma 4 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «4. La struttura organizzativa destinataria visualizza i documenti assegnati attraverso la funzione "protocolli assegnati" del registro di protocollo.». 4. Nel secondo periodo del comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole «caselle di posta nominative» sono sostituite dalle parole «caselle personali di posta elettronica».