Art. 14 
  1. Il secondo periodo del comma 1  dell'art.  20  del  decreto  del
Presidente  della  Provincia  19  giugno  2015,  n.  17,   e'   cosi'
sostituito: 
    «Nella comunicazione tra le singole strutture  organizzative  non
e' consentito il ricorso alla posta  elettronica  certificata,  salvo
nei casi previsti dalla legge.». 
  2. Il comma  3  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: 
    «3.  I  documenti  interni  sono  protocollati  dalla   struttura
organizzativa  che  li  redige,  la  quale   provvede   altresi'   al
caricamento dei documenti informatici nel registro  di  protocollo  e
all'assegnazione della  registrazione  alla  struttura  organizzativa
destinataria/alle strutture organizzative destinatarie.». 
  3. Il comma  4  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: 
    «4.  La  struttura  organizzativa   destinataria   visualizza   i
documenti assegnati attraverso la funzione "protocolli assegnati" del
registro di protocollo.». 
  4. Nel secondo periodo del comma 5 dell'art.  20  del  decreto  del
Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole  «caselle
di posta nominative» sono sostituite dalle parole «caselle  personali
di posta elettronica».