Art. 19 1. Il comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «1. I fascicoli cartacei sono conservati nell'archivio corrente della struttura organizzativa di competenza. Il fascicolo e' trasferito all'archivio di deposito in seguito alla sua chiusura e previa effettuazione dello scarto informale.».