Art. 20 
  1. L'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia  19  giugno
2015, n. 17, e' cosi' sostituito: 
 
                              «Art. 33. 
 
                          Archivio digitale 
 
  1. I documenti informatici devono essere caricati nel  registro  di
protocollo. 
  2. I documenti informatici caricati nel registro di protocollo sono
automaticamente versati nell'archivio digitale,  che  garantisce  nel
tempo l'integrita' e la leggibilita' dei documenti informatici e,  se
essi sono provvisti di firma digitale, la validita' della firma. 
  3. Decorsi i tempi di conservazione, i documenti sono sottoposti ad
una procedura di  selezione,  che  consiste  nell'individuazione  dei
documenti da scartare e dei documenti da destinare alla conservazione
permanente. Le decisioni in  merito  competono  alle  commissioni  di
sorveglianza e scarto. Lo scarto formale  consiste  nell'eliminazione
dei documenti informatici. I  documenti  informatici  destinati  alla
conservazione permanente permangono nell'archivio digitale.».