Art. 8 
  1. Il  comma  1  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: 
    «1. L'insieme delle registrazioni di  protocollo  costituisce  il
registro di protocollo.». 
  2. Il  comma  2  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: 
    «2. Per la  registrazione  di  protocollo  sono  obbligatorie  le
seguenti informazioni: 
      a)  numero  di   protocollo,   generato   automaticamente   dal
protocollo informatico e registrato in forma non modificabile; 
      b) data di protocollo, assegnata automaticamente dal protocollo
informatico e registrata in forma non modificabile; 
      c) tipo di protocollo; 
      d) tipologia del documento; 
      e) indice di classificazione; 
      f) mittente per i documenti  in  ingresso  o,  in  alternativa,
destinatario o  destinatari  per  i  documenti  interni  ed  esterni,
registrati in forma non modificabile; 
      g) oggetto del documento registrato in forma non modificabile; 
      h) fascicolo informatico; 
      i) numero e descrizione sintetica degli allegati  cartacei,  se
presenti; 
      j) data  di  ingresso  del  documento  per  le  protocollazioni
differite; 
      k) nome dell'autore/autrice della registrazione di  protocollo,
compilato automaticamente dal protocollo informatico e registrato  in
forma non modificabile; 
      l)  assegnazione  della  registrazione   di   protocollo   alla
struttura organizzativa dell'autore/autrice, registrata in forma  non
modificabile; 
      m)  assegnazione  della  registrazione   di   protocollo   alla
struttura   organizzativa   destinataria/alle   eventuali   strutture
organizzative destinatarie del documento; 
      n) numero e data del protocollo del mittente  per  i  documenti
provenienti da enti pubblici; 
      o) numero e data del protocollo di riferimento, se presente; 
      p) mezzo di ricezione/spedizione.». 
  3. Il  comma  3  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: 
    «3. Nel caso di protocollazione  di  documenti  informatici  sono
altresi' obbligatori: 
      a) il caricamento del documento informatico e  degli  eventuali
allegati informatici, memorizzati nel sistema di gestione documentale
del  protocollo  informatico  senza  possibilita'   di   modifica   o
cancellazione. Il formato del documento protocollato e' di tipo  PDF,
PDF firmato digitalmente (PAdES) o P7M (CAdES); 
      b) il calcolo dell'impronta  del  documento  informatico  (c.d.
hash del file), eseguito dal protocollo informatico e memorizzato nel
sistema di gestione documentale del protocollo informatico  in  forma
non modificabile.». 
  4. Il secondo periodo del comma  7  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' soppresso.