(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il Gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce piu' deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonche' a contenere l'impatto delle attivita' connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilita', sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica. 2. La Regione promuove interventi finalizzati: a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonche' al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria; b) alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attivita' di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza; c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco; d) a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attivita' connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.