Art. 11 Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni dell'art. 5 e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931, nonche' alla chiusura del medesimo mediante sigilli. 2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'art. 6 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931. 3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicita' di cui all'art. 7, comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 4. La violazione del divieto di cui all'art. 8 e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato. 5. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse. 6. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. 7. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 8. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento e' versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge. 9. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). 11. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e' aggiornata secondo le modalita' di cui all'art. 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).