Art. 12 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualita' della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 3, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza in Piemonte, anche in confronto alla situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931; b) un quadro delle modalita' di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, comma 2; c) una descrizione degli interventi di formazione e aggiornamento di cui all'art. 3, nonche' una sintesi delle informazioni quantitative sulla partecipazione ai diversi interventi, con particolare riferimento a quelli obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); d) una sintesi delle attivita' svolte dal servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c); e) una descrizione delle iniziative sostenute e promosse dalla Regione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) e una sintesi delle informazioni quantitative del censimento inerente all'albo previsto dall'art. 4, comma 2; f) i finanziamenti, i benefici e i vantaggi economici per i quali la Regione abbia considerato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi, nonche' una sintesi delle informazioni quantitative sulle loro dimensioni economiche; g) una relazione sugli atti adottati dai comuni e trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 10, comma 2, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 6, comma 1; h) le modalita' specifiche di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge. 3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni: a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte attribuibile al complesso delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge; b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori dei servizi dedicati e delle organizzazioni del terzo settore competenti, nonche' tra i portatori di interesse. 4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 3. 5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Tali attivita' sono finanziate con le risorse di cui all'art. 9.