Art. 13 Norme transitorie 1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'art. 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data. 2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'art. 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014. 3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.