Art. 13 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110,  commi
6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 collocati all'interno di esercizi
pubblici e commerciali, di circoli  privati  ed  in  tutti  i  locali
pubblici  od  aperti  al  pubblico  si  adeguano  a  quanto  previsto
dall'art. 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data. 
  2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse  esistenti
alla data di entrata in vigore della presente  legge  si  adeguano  a
quanto previsto dall'art. 5 entro i tre anni successivi a  tale  data
ovvero entro i cinque  anni  successivi  a  tale  data  nel  caso  di
autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014. 
  3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli
apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e  7  del  regio
decreto n. 773/1931 qualora gli stessi  siano  collocati  all'interno
dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o
dell'unico  esercizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande
esistente nel territorio comunale.