Art. 15 Disposizione finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 2 maggio 2016 CHIAMPARINO (Omissis).