Art. 3 
 
Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la  riduzione  del
  rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico 
 
  1. Entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, il Consiglio  regionale  approva,  su  proposta  della  Giunta
regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione  e  la
riduzione  del  rischio  della   dipendenza   dal   gioco   d'azzardo
patologico, di durata triennale, al fine di promuovere: 
    a) interventi di prevenzione del  rischio  della  dipendenza  dal
gioco  mediante  iniziative  di  sensibilizzazione,   educazione   ed
informazione finalizzate, in particolare: 
      1) ad aumentare la consapevolezza sui  fenomeni  di  dipendenza
correlati al gioco per i giocatori e le loro  famiglie,  nonche'  sui
rischi relazionali e per la salute; 
      2) a favorire e stimolare un approccio consapevole,  critico  e
misurato al gioco; 
      3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e  cura
svolti  da  soggetti  pubblici  e  dai  soggetti  del  terzo  settore
accreditati  presenti  sul  territorio  regionale  e  sulle  relative
modalita' di accesso; 
      4) ad informare i genitori  e  le  famiglie  sui  programmi  di
filtraggio e blocco dei giochi on line; 
      5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo
identificativo «Slot no grazie» di cui all'art. 4, comma 2; 
    b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini
dell'apertura e della prosecuzione dell'attivita', per i gestori e il
personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse  e  per
gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui  all'art.
110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931; 
    c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti,
di un servizio specifico finalizzato a fornire un  primo  livello  di
ascolto, assistenza e consulenza  telefonica  per  l'orientamento  ai
servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni  apparecchio  per  il
gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n.  773/1931
e  nei  locali  con  offerta  del  gioco  a  rischio  di   sviluppare
dipendenza; 
    d) campagne annuali di informazione e di diffusione di  strumenti
di comunicazione sui rischi e sui danni  derivanti  dalla  dipendenza
dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del  terzo  settore
competenti e con tutti i portatori d'interesse; 
    e) l'attivazione di interventi  di  formazione  ed  aggiornamento
degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa  in
carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al
disturbo da gioco; 
    f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso  di
avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco. 
  2. Per l'attuazione  degli  interventi  previsti  al  comma  1,  la
Regione puo' stipulare convenzioni ed accordi con i comuni, in  forma
singola od associata, le Aziende sanitarie locali (ASL),  i  soggetti
del terzo settore e gli enti  accreditati  per  i  servizi  nell'area
delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti,  le
associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.