Art. 3 Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere: a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare: 1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonche' sui rischi relazionali e per la salute; 2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco; 3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalita' di accesso; 4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; 5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo «Slot no grazie» di cui all'art. 4, comma 2; b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attivita', per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931; c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza; d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse; e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco; f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco. 2. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione puo' stipulare convenzioni ed accordi con i comuni, in forma singola od associata, le Aziende sanitarie locali (ASL), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.