Art. 4 Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP 1. La Regione sostiene e promuove le iniziative delle: a) associazioni dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attivita' di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi; b) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931, che adottano un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare e vincolare gestori ed esercenti alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilita' dei giocatori ed al rispetto della legalita' per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale «Slot no grazie» rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa «Slot no grazie». 3. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi. 4. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco, in attuazione dell'art. 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 5. La Regione, tramite le ASL, rende disponibile ai soggetti di cui al comma 4 un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. 6. Il materiale fornito ai sensi dei commi 4 e 5 e' esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.