Art. 4 
 
                 Ulteriori interventi di prevenzione 
                 e contrasto alla diffusione del GAP 
 
  1. La Regione sostiene e promuove le iniziative delle: 
    a) associazioni dei consumatori e degli utenti che  realizzano  o
collaborano  alla  progettazione  di  attivita'  di  informazione   e
sensibilizzazione sui fattori di rischio  nella  pratica  del  gioco,
anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti  scolastici  e
tutti i soggetti interessati  presenti  sul  territorio,  compresi  i
gestori di pubblici esercizi; 
    b) associazioni di categoria dei gestori delle sale  da  gioco  e
delle sale scommesse  e  degli  esercenti  dei  locali  in  cui  sono
installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6  e  7
del regio decreto n.  773/1931,  che  adottano  un  codice  etico  di
autoregolamentazione per responsabilizzare  e  vincolare  gestori  ed
esercenti alla sorveglianza delle condizioni e delle  caratteristiche
di fragilita' dei giocatori ed al rispetto  della  legalita'  per  la
prevenzione nei confronti della malavita organizzata. 
  2. La Giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, predispone i  contenuti  grafici  di  un
marchio regionale «Slot no grazie» rilasciato,  a  cura  dei  comuni,
agli esercenti di esercizi pubblici  e  commerciali,  ai  gestori  di
circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico  che
scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco
di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio  decreto  n.  773/1931  ed
istituisce un albo per censire  ed  aggiornare  annualmente  l'elenco
degli esercizi che aderiscono all'iniziativa «Slot no grazie». 
  3. La Regione,  nella  concessione  di  finanziamenti,  benefici  e
vantaggi economici  comunque  denominati,  considera  come  requisito
essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'art.  110,
commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 all'interno degli  esercizi
autorizzati all'installazione di tali apparecchi. 
  4. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai  gestori  delle
sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei  locali  in
cui sono installati apparecchi per il  gioco  di  cui  all'art.  110,
commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931  il  materiale  informativo
sui rischi correlati al  gioco  e  sui  servizi  di  assistenza  alle
persone con patologie correlate al disturbo da gioco,  in  attuazione
dell'art. 7, comma 5 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute)  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 
  5. La Regione, tramite le ASL, rende disponibile ai soggetti di cui
al comma 4 un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i
contenuti di un test di  verifica  per  una  rapida  valutazione  del
proprio rischio di dipendenza. 
  6. Il materiale fornito ai sensi dei commi 4  e  5  e'  esposto  in
luogo visibile ed accessibile al pubblico.