Art. 5 Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito 1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, e' vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale piu' breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) movicentro e stazioni ferroviarie. 2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonche' dei problemi connessi con la viabilita', l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. 3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilita' dall'esterno.