Art. 5 
 
          Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito 
 
  1. Per tutelare  determinate  categorie  di  soggetti  maggiormente
vulnerabili e per prevenire il  disturbo  da  gioco,  e'  vietata  la
collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi  6
e 7 del regio decreto n. 773/1931 in locali che  si  trovano  ad  una
distanza, misurata in base  al  percorso  pedonale  piu'  breve,  non
inferiore a trecento metri  per  i  comuni  con  popolazione  fino  a
cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i  comuni
con popolazione superiore a cinquemila abitanti da: 
  a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; 
  b) centri di formazione per giovani e adulti; 
  c) luoghi di culto; 
  d) impianti sportivi; 
  e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti  in
ambito sanitario o socio-sanitario; 
  f)  strutture  ricettive  per   categorie   protette,   luoghi   di
aggregazione giovanile ed oratori; 
  g) istituti di credito e sportelli bancomat; 
  h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; 
  i) movicentro e stazioni ferroviarie. 
  2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili  in  cui  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma   1,   tenuto   conto
dell'impatto  degli  insediamenti  sul  contesto  e  sulla  sicurezza
urbana,  nonche'   dei   problemi   connessi   con   la   viabilita',
l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. 
  3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi  per  il
gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n.  773/1931
non devono essere oscurate con pellicole, tende,  manifesti  o  altro
oggetto utile a limitare la visibilita' dall'esterno.