Art. 6 Limitazioni all'esercizio del gioco 1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonche' di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).