Art. 6 
 
                 Limitazioni all'esercizio del gioco 
 
  1. I comuni, per esigenze di tutela della  salute  e  della  quiete
pubblica, nonche' di  circolazione  stradale,  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,  dispongono  limitazioni
temporali all'esercizio del  gioco  tramite  gli  apparecchi  di  cui
all'art. 110, commi 6 e 7 del regio  decreto  n.  773/1931,  per  una
durata non inferiore a tre  ore  nell'arco  dell'orario  di  apertura
previsto, all'interno delle sale  da  gioco,  delle  sale  scommesse,
degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti
i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2,  comma  1,
lettera d).