Art. 7 Divieto di pubblicita' 1. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, e' vietata qualsiasi attivita' pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.