Art. 9 Attuazione degli interventi 1. La Regione attua gli interventi previsti dal piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 3 e gli ulteriori interventi di prevenzione e di contrasto alla diffusione del GAP di cui all'art. 4 nell'ambito delle risorse regionali disponibili in materia di prevenzione sanitaria, nonche' delle risorse statali ripartite ai sensi dell'art. 1, comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilita' 2015») e dell'art. 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilita' 2016»). 2. Gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi obbligatori di formazione e aggiornamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono a carico dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931.