Art. 9 
 
                     Attuazione degli interventi 
 
  1. La Regione attua gli interventi previsti dal piano integrato per
il contrasto,  la  prevenzione  e  la  riduzione  del  rischio  della
dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui  all'art.  3  e  gli
ulteriori interventi di prevenzione e di  contrasto  alla  diffusione
del GAP  di  cui  all'art.  4  nell'ambito  delle  risorse  regionali
disponibili  in  materia  di  prevenzione  sanitaria,  nonche'  delle
risorse statali ripartite ai sensi dell'art. 1, comma 133 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato  «legge  di  stabilita'  2015»)  e
dell'art.  1,  comma  946  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato «legge di stabilita' 2016»). 
  2. Gli oneri  finanziari  per  la  realizzazione  degli  interventi
obbligatori di formazione e aggiornamento di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b) sono a carico dei gestori delle sale da gioco e delle sale
scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di
cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931.