(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 20 aprile 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 62 dello Statuto; Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 14 marzo 2016; Considerato quanto segue: 1. Al fine di assicurare agli enti gestori del patrimonio agricolo forestale regionale e risorse necessarie per realizzare, anche tramite le maestranze forestali, interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi, occorre modificare le disposizioni della legge regionale n. 39/2000 in materia di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione, nonche' le disposizioni in materia di interventi pubblici forestali, tra i quali sono compresi anche gli interventi sul patrimonio agricolo forestale; 2. A seguito del trasferimento alla Regione delle competenze in materia di coordinamento antincendi boschivi, disposto con la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), e' opportuno armonizzare le norme relative alle competenze in materia di pianificazione antincendio boschivo per prevedere un'attuazione regionale della pianificazione tramite l'approvazione di programmi operativi territoriali annuali e comprendere nelle competenze regionali anche la predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse da fuoco; Approva la presente legge: Art. 1 Enti competenti. Modifiche all'art. 3-ter della l.r. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 3-ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole: «, 70-bis» sono soppresse.