(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 15 del 20 aprile 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 62 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 21 marzo  2000,  n.  39  (Legge  forestale
della Toscana); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 14 marzo 2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al  fine  di  assicurare  agli  enti  gestori  del  patrimonio
agricolo forestale regionale e  risorse  necessarie  per  realizzare,
anche tramite le maestranze forestali, interventi  di  conservazione,
miglioramento e potenziamento dei beni stessi, occorre modificare  le
disposizioni della legge regionale n. 39/2000 in materia di  proventi
derivanti dalla  gestione  del  patrimonio  agricolo-forestale  della
Regione, nonche' le disposizioni in materia  di  interventi  pubblici
forestali, tra  i  quali  sono  compresi  anche  gli  interventi  sul
patrimonio agricolo forestale; 
    2. A seguito del trasferimento alla Regione delle  competenze  in
materia di coordinamento antincendi boschivi, disposto con  la  legge
regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino
delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del  personale
delle  province  soggetto  a  trasferimento.  Modifiche  alle   leggi
regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), e'  opportuno  armonizzare  le
norme  relative  alle  competenze  in   materia   di   pianificazione
antincendio boschivo  per  prevedere  un'attuazione  regionale  della
pianificazione  tramite   l'approvazione   di   programmi   operativi
territoriali annuali e comprendere nelle competenze  regionali  anche
la predisposizione dell'inventario e  della  cartografia  delle  aree
percorse da fuoco; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                          Enti competenti. 
             Modifiche all'art. 3-ter della l.r. 39/2000 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 3-ter della legge regionale 21 marzo  2000,
n. 39 (Legge forestale della Toscana), le  parole:  «,  70-bis»  sono
soppresse.