Art. 4 
 
               Proventi della gestione del patrimonio 
                  agricolo-forestale della Regione. 
             Modifiche all'art. 31 della l.r. n. 39/2000 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 31 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
sostituito dal seguente: «2. I proventi vengono destinati dagli  enti
gestori ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento
dei beni stessi.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 31 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
abrogato. «6. I programmi operativi  territoriali  annuali  AIB  sono
redatti con i contenuti e  secondo  le  direttive  del  piano  AIB  e
contengono, in particolare, la consistenza  e  la  localizzazione  di
mezzi, attrezzature e personale  impiegabili  nell'AIG  nell'anno  di
riferimento.».