Art. 8 Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche all'art. 76 della l.r. 39/2000 1. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «in presenza della tabellazione di cui all'art. 70-bis, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «in presenza della tabellazione realizzata con le modalita' definite nel piano AIB.». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 12 aprile 2016 ROSSI