Art. 8 
 
       Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi. 
              Modifiche all'art. 76 della l.r. 39/2000 
 
  1. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 76 della  legge  regionale
n. 39/2000 le parole: «in presenza della tabellazione di cui all'art.
70-bis, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «in presenza  della
tabellazione realizzata con le modalita' definite nel piano AIB.». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 12 aprile 2016 
 
                                ROSSI