(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI  dello
Statuto; 
  Vista  la   legge   28   dicembre   1995,   n.   549   (Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica); 
  Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n.  60  (Disposizioni  per
l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica  dei
rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995,  n.  549)
e, in particolare, gli articoli 9 e 16; 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n.  86  (Modifiche  alla
legge  regionale  29   luglio   1996,   n.   60   «Disposizioni   per
l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica  dei
rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.
549» in attuazione della l.r. 22/2015) e, in particolare,  l'articolo
2, comma 2, e l'articolo 6, comma 2; 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'articolo 2, comma 2,  della  l.r.  86/2015  ha  inserito  la
lettera b-bis) nel comma 1 dell'articolo 9,  della  l.r.  60/1996  al
fine di assoggettare all'applicazione del  tributo  speciale  per  il
deposito in discarica  dei  rifiuti  solidi  anche  la  «gestione  di
rifiuti  priva  della   prescritta   autorizzazione,   iscrizione   o
comunicazione»; 
    2. Parallelamente l'articolo 6, comma 2, della  l.r.  86/2015  ha
modificato l'articolo 16 della  l.r.  60/1996  introducendo,  tra  le
fattispecie soggette a sanzione, anche la  gestione  non  autorizzata
dei rifiuti; 
    3. Gli uffici della Presidenza del Consiglio dei  ministri  hanno
formulato rilievi di incostituzionalita' degli  articoli  della  l.r.
86/2015  sopra  citati,  assumendo  che  il  legislatore   regionale,
invadendo la competenza legislativa  statale,  abbia  introdotto  una
fattispecie del tutto nuova e  diversa  rispetto  a  quelle  previste
dalla legge 549/1995, istitutiva del tributo; 
    4. Le argomentazioni degli uffici della Presidenza del  Consiglio
dei ministri appaiono  difficilmente  contestabili  in  un  eventuale
successivo ricorso alla Corte Costituzionale per illegittimita' delle
due norme sopra richiamate, atteso che la fattispecie della  gestione
non autorizzata, pur essendo stata introdotta dalla  l.r.  86/2015  a
chiarimento dei casi gia' previsti dalla normativa statale, di fatto,
estende l'ambito  di  applicazione  del  tributo  anche  a  casi  non
previsti dalla medesima normativa statale, le cui norme costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione; 
    5. E' necessario, pertanto, procedere alla  modifica  della  l.r.
60/1996   al   fine   di   eliminare   dalle   fattispecie   soggette
all'applicazione del tributo e della connessa  sanzione  amministrava
la  «gestione  di  rifiuti  priva  della  prescritta  autorizzazione,
iscrizione o comunicazione»; 
    6.  E'  infine  opportuno  disporre  l'entrata  in  vigore  della
presente legge dal giorno successivo alla data di  pubblicazione  sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana,   in   considerazione
dell'urgenza di rendere conforme la normativa  regionale  alla  legge
549/1995; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Applicazione del tributo. Modifiche 
                  all'articolo 9 della l.r. 60/1996 
 
  1. La lettera b-bis)  del  comma  1  dell'articolo  9  della  legge
regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione  del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti  solidi  di
cui all'art. 3 della legge 28 di cembre 1995, n. 549), e' abrogata.