Art. 12 
Riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.  Riordino
  della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita'  ispettiva
  e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di
  lavoro 
  1. La Regione recepisce i principi di cui alla  legge  10  dicembre
2014, n. 183, ed attua nel territorio regionale i decreti legislativi
attuativi della medesima legge. 
  2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro e' autorizzato a sottoscrivere le convenzioni ed i  protocolli
di intesa previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
e dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.  Con  successivi
decreti, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  del  bilancio  della
Regione, e' data applicazione, anche relativamente alle  strutture  e
al personale, alle predette convenzioni. 
  3. Al comma 2 dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2015,  n.
9, dopo le parole «all'art. 17 del decreto legislativo 4 marzo  2015,
n.  22»  sono  aggiunte  le  parole  «e   successive   modifiche   ed
integrazioni».