Art. 12 Riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. Riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro 1. La Regione recepisce i principi di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed attua nel territorio regionale i decreti legislativi attuativi della medesima legge. 2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e' autorizzato a sottoscrivere le convenzioni ed i protocolli di intesa previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Con successivi decreti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, e' data applicazione, anche relativamente alle strutture e al personale, alle predette convenzioni. 3. Al comma 2 dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole «all'art. 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22» sono aggiunte le parole «e successive modifiche ed integrazioni».