(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33  del
                           5 agosto 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia  di
qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta dell'8 luglio 2016; 
  Considerato quanto segue: 
  1. E' necessario prevedere un nuovo sistema  di  accreditamento  in
grado di cogliere le  modifiche  introdotte  nel  servizio  sanitario
regionale con le leggi regionali n. 28/2015 e n. 84/2015; 
  2. E' necessario identificare uno strumento diverso dal regolamento
in grado di cogliere  le  innovazioni  e  la  dinamicita'  dei  nuovi
modelli  sanitari  e,  al  contempo,  di  rispondere  alle   continue
evoluzioni sanitarie che hanno quale obiettivo la tutela della salute
e la centralita' del paziente; 
  3. Per soddisfare le citate esigenze di dinamicita' occorre  creare
un nuovo modello di accreditamento che sposti  la  definizione  degli
ulteriori requisiti, piu' attinenti ai processi aziendali e  clinici,
in specifici atti della Giunta regionale; 
  4. Ne consegue, percio', la  necessita'  di  inserire  nella  legge
regionale la possibilita' di individuare i requisiti  necessari  alla
definizione  ed  alla  individuazione  dei   percorsi   assistenziali
attraverso appositi atti della giunta regionale; 
  5.  E'  opportuno  prevedere,  nel  percorso  di  revisione   delle
procedure,  momenti  e  sedi  di  confronto  con  le   organizzazioni
sindacali; 
  6.  Inoltre,  e'  necessario  prevedere  una   articolazione   piu'
complessa oggetto dell'accreditamento che non sia  piu'  circoscritto
alla  sola  struttura  organizzativa  funzionale  ma  che   focalizzi
l'attenzione sul percorso assistenziale; 
  7. E' necessario per la garanzia della  sicurezza  delle  strutture
dove vengono erogate prestazioni sanitarie prevedere nel  regolamento
l'individuazione  delle  «dimensioni»  necessarie  alla  «governance»
della  qualita'  e  sicurezza  delle   cure   nelle   quali   trovano
collocazione i requisiti necessari al nuovo sistema di autorizzazione
ed accreditamento regionale; 
  8. Rimane in regolamento l'individuazione dei  requisiti  necessari
all'autorizzazione delle strutture  sanitarie  pubbliche  e  private,
nonche'  l'individuazione  dei  requisiti  organizzativi  di  livello
aziendale necessari per l'accreditamento; 
  9. E' prevista l'istituzione di un elenco di professionisti per  la
verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione  delle  strutture
sanitarie pubbliche e private, introducendo una  nuova  modalita'  di
scelta delle figure coinvolte nel processo  che  consenta  una  regia
regionale finalizzata, anche, alla omogeneizzazione  delle  modalita'
di verifica sul territorio regionale; 
  10.  E'  opportuno  stabilire   un   termine   di   validita'   del
provvedimento di verifica  positiva  di  compatibilita'  rispetto  al
fabbisogno regionale; 
  11. La previsione del gruppo tecnico regionale di verifica  di  cui
all'art. 22 non comporta ulteriori  oneri  finanziari  a  carico  del
bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla  legge  regionale
n. 51/2009. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al preambolo della legge regionale n. 51/2009 
 
  1. Il punto 11 del considerato del preambolo della legge  regionale
5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza  delle
strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio
e sistemi di accreditamento) e' sostituito dal seguente: 
  «11. E' necessario  prevedere  un  nuovo  sistema  di  governo  dei
processi di qualita' costituito da  un  organismo,  con  funzioni  di
orientamento del sistema  e  di  consulenza  scientifica,  e  da  due
organismi con funzioni di  verifica  e  valutazione  delle  strutture
autorizzate    e    accreditate    in    posizione    di    autonomia
tecnico-scientifica». 
  2. Il punto 14 del considerato del preambolo della legge  regionale
n. 51/2009 e' abrogato.