Art. 12 
 
Verifica sul possesso dei requisiti. Sostituzione dell'art. 21  della
                     legge regionale n. 51/2009 
 
  1. L'art. 21 della legge regionale n.  51/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 21 (Verifica sul possesso dei requisiti). - 1.  In  relazione
alle domande di autorizzazione e alle  SCIA  presentate  dagli  studi
professionali   nei   casi   previsti   dall'art.   20,   il   comune
territorialmente   competente,   nell'espletamento   delle   funzioni
istruttorie, si avvale, per la  verifica  tecnica  sul  possesso  dei
requisiti previsti, del gruppo di verifica. 
  2. Il comune,  anche  su  istanza  del  gruppo  di  verifica,  puo'
disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessita',  ai  fini
del buon andamento delle attivita' sanitarie. 
  3. Il gruppo di verifica redige apposito verbale di ogni  verifica,
copia del quale e' inviata al comune e consegnata al  titolare  dello
studio.».