Art. 14 
 
Accreditamento  istituzionale.  Modifiche  all'art.  29  della  legge
                        regionale n. 51/2009 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 29 della  legge  regionale  n.  51/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «3.  L'accreditamento  istituzionale  e'  attribuito  al   processo
assistenziale con riferimento alle strutture organizzative funzionali
che  vi  afferiscono  e  che  con  corrono  alla   erogazione   degli
adempimenti previsti. Le aziende sanitarie  toscane  e  le  strutture
sanitarie private individuano i processi e le strutture organizzative
funzionali  oggetto   dell'istanza   secondo   le   indicazioni   del
regolamento di cui all'art. 48 e dei  successivi  atti  della  giunta
regionale  adottati  previo  parere  della   commissione   consiliare
competente che  si  esprime  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento;
scaduto il termine la giunta regionale puo' provvedere.».