Art. 14 Accreditamento istituzionale. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 51/2009 1. Il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 51/2009 e' sostituito dal seguente: «3. L'accreditamento istituzionale e' attribuito al processo assistenziale con riferimento alle strutture organizzative funzionali che vi afferiscono e che con corrono alla erogazione degli adempimenti previsti. Le aziende sanitarie toscane e le strutture sanitarie private individuano i processi e le strutture organizzative funzionali oggetto dell'istanza secondo le indicazioni del regolamento di cui all'art. 48 e dei successivi atti della giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale puo' provvedere.».