Art. 15 Requisiti per l'accreditamento istituzionale. Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 51/2009 1. L'art. 30 della legge regionale n. 51/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Requisiti per l'accreditamento istituzionale). - 1. I requisiti organizzativi di livello aziendale necessari per l'attribuzione dell'accreditamento istituzionale sono definiti dal regolamento di cui all'art. 48. 2. I requisiti di processo trasversali cosi' come i requisiti di processo specifici individuati ai sensi dell'art. 29, comma 3, i correlati criteri di valutazione, compresi quelli riferiti ai requisiti di cui al comma 1, sono definiti, in conformita' con gli assetti organizzativi e strategici del sistema sanitario regionale e in coerenza con il sistema regionale di valutazione delle "performance" delle aziende sanitarie, da appositi atti della giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale puo' provvedere.».