Art. 15 
 
Requisiti per l'accreditamento istituzionale. Sostituzione  dell'art.
                 30 della legge regionale n. 51/2009 
 
  1. L'art. 30 della legge regionale n.  51/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 30 (Requisiti per l'accreditamento  istituzionale).  -  1.  I
requisiti  organizzativi   di   livello   aziendale   necessari   per
l'attribuzione dell'accreditamento istituzionale  sono  definiti  dal
regolamento di cui all'art. 48. 
  2. I requisiti di processo trasversali cosi' come  i  requisiti  di
processo specifici individuati ai sensi  dell'art.  29,  comma  3,  i
correlati  criteri  di  valutazione,  compresi  quelli  riferiti   ai
requisiti di cui al comma 1, sono definiti, in  conformita'  con  gli
assetti organizzativi e strategici del sistema sanitario regionale  e
in  coerenza  con  il  sistema   regionale   di   valutazione   delle
"performance" delle aziende sanitarie, da appositi atti della  giunta
regionale  adottati  previo  parere  della   commissione   consiliare
competente che  si  esprime  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento;
scaduto il termine la giunta regionale puo' provvedere.».