Art. 16 
Procedure  per  l'attribuzione   dell'accreditamento   istituzionale.
  Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 51/2009 
  1. Al comma 2 dell'art. 32 della  legge  regionale  n.  51/2009  le
parole: «che definisce inoltre le modalita' e  le  procedure  per  il
rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli atti della  giunta
regionale  adottati  previo  parere  della   commissione   consiliare
competente che  si  esprime  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento;
scaduto il termine la giunta regionale puo' provvedere. Le  procedure
e le modalita' sono definite dal regolamento di cui all'art. 48 e  da
successivi atti della giunta regionale adottati previo  parere  della
commissione consiliare competente che si esprime entro trenta  giorni
dal  ricevimento;  scaduto  il  termine  la  giunta  regionale   puo'
provvedere.».