Art. 16 Procedure per l'attribuzione dell'accreditamento istituzionale. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 51/2009 1. Al comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «che definisce inoltre le modalita' e le procedure per il rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli atti della giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale puo' provvedere. Le procedure e le modalita' sono definite dal regolamento di cui all'art. 48 e da successivi atti della giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale puo' provvedere.».