Art. 18 L'accreditamento istituzionale dei professionisti titolari di studio professionale. Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 51/2009 1. Al comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 51/2009 dopo le parole: «I requisiti» sono aggiunte le seguenti: «organizzativi di livello aziendale». 2. L'alinea del comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 51/2009 e' sostituito dal seguente: «I requisiti di processo sono definiti da apposito atto della giunta regionale che ne definisce, anche, i criteri da utilizzare per la valutazione. L'atto di giunta regionale prevede in particolare:».