Art. 18 
L'accreditamento istituzionale dei professionisti titolari di  studio
  professionale. Modifiche  all'art.  38  della  legge  regionale  n.
  51/2009 
  1. Al comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 51/2009 dopo le
parole: «I requisiti» sono aggiunte le  seguenti:  «organizzativi  di
livello aziendale». 
  2. L'alinea del comma 5  dell'art.  38  della  legge  regionale  n.
51/2009 e' sostituito dal seguente: «I  requisiti  di  processo  sono
definiti da apposito atto della giunta regionale  che  ne  definisce,
anche, i criteri da utilizzare per la valutazione. L'atto  di  giunta
regionale prevede in particolare:».