Art. 19 
La promozione  della  qualita'   professionale   dei   professionisti
  operanti per il servizio sanitario regionale. Modifiche all'art. 39
  della legge regionale n. 51/2009 
  1. Il comma 3 dell'art. 39 della  legge  regionale  n.  51/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Il consiglio sanitario regionale,  di  cui  all'art.  83  della
legge regionale n. 40/2005, quale organo  consultivo,  concorre  alla
definizione condivisa di standard e livelli di performance  idonei  a
garantire lo sviluppo ed il mantenimento di  competenze  e  capacita'
professionali adeguate ai progressi tecnico-scientifici e ai  livelli
di qualita' e di sicurezza delle cure richiesti.».