Art. 19 La promozione della qualita' professionale dei professionisti operanti per il servizio sanitario regionale. Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 51/2009 1. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 51/2009 e' sostituito dal seguente: «3. Il consiglio sanitario regionale, di cui all'art. 83 della legge regionale n. 40/2005, quale organo consultivo, concorre alla definizione condivisa di standard e livelli di performance idonei a garantire lo sviluppo ed il mantenimento di competenze e capacita' professionali adeguate ai progressi tecnico-scientifici e ai livelli di qualita' e di sicurezza delle cure richiesti.».