Art. 2 
 
Oggetto e finalita'. Sostituzione dell'art. 1 della  legge  regionale
                             n. 51/2009 
 
  1. L'art. 1 della legge regionale  n.  51/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  1  (Oggetto  e  finalita').  -  1.  La  presente  legge,  in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992 n. 421) e nel rispetto di quanto  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, in materia  di  requisiti  strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio  delle  attivita'
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) definisce  le
dimensioni necessarie alla "governance" della  qualita'  e  sicurezza
delle cure e disciplina: 
    a) i requisiti e le  procedure  necessarie  per  l'esercizio,  da
parte delle strutture pubbliche e private, delle attivita'  sanitarie
nelle seguenti tipologie: 
  1) prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,
ivi comprese  quelle  riabilitative,  di  diagnostica  strumentale  e
radiologiche nonche' di laboratorio; 
  2) prestazioni in  regime  residenziale,  a  ciclo  continuativo  o
diurno; 
  3)  prestazioni  in  regime  di  ricovero   ospedaliero   a   ciclo
continuativo o diurno per acuti; 
  4) attivita' o servizi che per la loro peculiarita' necessitano  di
percorsi di verifica dedicati; 
  b)  i  requisiti  e  le  procedure  per  l'esercizio  degli   studi
professionali, singoli o associati, medici, odontoiatrici e di  altre
professioni sanitarie, di cui al capo III; 
  c) i requisiti e le procedure  per  l'accreditamento  istituzionale
delle strutture pubbliche e dei soggetti che erogano risposte clinico
assistenziali per conto e a carico del servizio sanitario regionale; 
  d) i requisiti e le procedure per l'attestazione di  accreditamento
di  eccellenza  per  le  strutture  pubbliche  e   private   che   si
sottopongono  volontariamente  a  processi  valutativi  orientati  al
miglioramento continuo della qualita'; 
  e) i principi per l'accreditamento  dei  professionisti  e  per  la
promozione della qualita' professionale. 
  2. Con il termine  "dimensioni"  di  cui  al  comma  1  si  intende
indicare le macro-aggregazioni ove sono  collocati  i  requisiti  che
costituiscono il sistema complessivo dell'accreditamento regionale  e
che sono individuate dal regolamento di cui all'art. 48. 
  3. La presente legge intende fornire gli strumenti per garantire la
sicurezza delle attivita' sanitarie erogate nelle strutture pubbliche
e private e per promuovere la qualita' delle  strutture  sanitarie  e
dei processi di cura, assicurando la  trasparenza  e  la  pubblicita'
delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.».