Art. 2 Oggetto e finalita'. Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 51/2009 1. L'art. 1 della legge regionale n. 51/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) definisce le dimensioni necessarie alla "governance" della qualita' e sicurezza delle cure e disciplina: a) i requisiti e le procedure necessarie per l'esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attivita' sanitarie nelle seguenti tipologie: 1) prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonche' di laboratorio; 2) prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno; 3) prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; 4) attivita' o servizi che per la loro peculiarita' necessitano di percorsi di verifica dedicati; b) i requisiti e le procedure per l'esercizio degli studi professionali, singoli o associati, medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie, di cui al capo III; c) i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e dei soggetti che erogano risposte clinico assistenziali per conto e a carico del servizio sanitario regionale; d) i requisiti e le procedure per l'attestazione di accreditamento di eccellenza per le strutture pubbliche e private che si sottopongono volontariamente a processi valutativi orientati al miglioramento continuo della qualita'; e) i principi per l'accreditamento dei professionisti e per la promozione della qualita' professionale. 2. Con il termine "dimensioni" di cui al comma 1 si intende indicare le macro-aggregazioni ove sono collocati i requisiti che costituiscono il sistema complessivo dell'accreditamento regionale e che sono individuate dal regolamento di cui all'art. 48. 3. La presente legge intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attivita' sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualita' delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicita' delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.».