Art. 20 La Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 1. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «Ai sensi dell'art. 92 della legge regionale n. 40/2005, il consiglio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La giunta regionale». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 51 /2009 le parole: «e gli indicatori per i vari livelli del sistema di valutazione» sono soppresse. 3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 e' inserita la seguente: «b-bis) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione disciplinati dagli atti della giunta regionale;». 4. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 51 /2009 dopo le parole: «gruppo regionale di valutazione» sono aggiunte le seguenti: «e del gruppo di verifica». 5. Il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 52/2009 e' sostituito dal seguente: «3. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la composizione della commissione di cui al comma 1 garantendo la presenza degli esperti regionali in materia di qualita', di gestione del rischio clinico e di valutazione delle performance del sistema sanitario regionale e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessita' delle strutture sanitarie.». 6. Dopo il comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 52/2009 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione che non risultano dipendenti della Regione e degli enti del servizio sanitario regionale, determinandone gli importi, i criteri e le modalita' di erogazione.».