Art. 20 
 
La Commissione regionale per la qualita' e  la  sicurezza.  Modifiche
            all'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 40 della  legge  regionale  n.  51/2009  le
parole: «Ai sensi dell'art. 92 della legge regionale n.  40/2005,  il
consiglio sanitario regionale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «La
giunta regionale». 
  2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 40 della  legge  regionale
n. 51 /2009 le parole: «e gli  indicatori  per  i  vari  livelli  del
sistema di valutazione» sono soppresse. 
  3. Dopo la  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  40  della  legge
regionale n. 51/2009 e' inserita la seguente: 
    «b-bis) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i
vari livelli di valutazione  disciplinati  dagli  atti  della  giunta
regionale;». 
  4. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 40 della  legge  regionale
n. 51 /2009 dopo le parole: «gruppo regionale  di  valutazione»  sono
aggiunte le seguenti: «e del gruppo di verifica». 
  5. Il comma 3 dell'art. 40 della  legge  regionale  n.  52/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. La giunta regionale, con propria  deliberazione,  definisce  la
composizione della commissione  di  cui  al  comma  1  garantendo  la
presenza degli esperti regionali in materia di qualita', di  gestione
del rischio clinico e di valutazione delle  performance  del  sistema
sanitario regionale e degli esperti designati dai produttori  privati
e pubblici, tenendo conto  dei  vari  livelli  e  complessita'  delle
strutture sanitarie.». 
  6. Dopo il comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 52/2009 e'
aggiunto il seguente: 
  «4-bis. La giunta regionale, con propria deliberazione,  disciplina
la corresponsione dei rimborsi spese spettanti  ai  componenti  della
commissione che non risultano dipendenti della Regione e  degli  enti
del servizio  sanitario  regionale,  determinandone  gli  importi,  i
criteri e le modalita' di erogazione.».