Art. 21 Elenco regionale dei verificatori. Inserimento dell'art. 40-bis nella legge regionale n. 51/2009 1. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 e' inserito il seguente: «Art. 40-bis (Istituzione dell'elenco regionale dei verificatori). - 1. La giunta regionale istituisce l'elenco regionale degli esperti verificatori in ambito sanitario con le funzioni di verifica tecnica sul possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3; l'elenco e' aggiornato con periodicita' quinquennale. 2. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalita' di accesso all'elenco di cui al comma 1 e i requisiti richiesti, nel rispetto dei seguenti principi: a) accesso all'elenco mediante un'apposita procedura selettiva regionale, con valutazione di titoli e colloquio attitudinale; b) definizione dei titoli di studio di livello universitario e competenze specifiche in materia di valutazione della qualita' e della sicurezza in ambito sanitario; c) valorizzazione di esperienze professionali e lavorative acquisite in materia.».