Art. 21 
 
Elenco regionale dei verificatori. Inserimento dell'art. 40-bis nella
                     legge regionale n. 51/2009 
 
  1. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 40-bis (Istituzione dell'elenco regionale dei  verificatori).
- 1. La giunta regionale istituisce l'elenco regionale degli  esperti
verificatori in ambito sanitario con le funzioni di verifica  tecnica
sul possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3; l'elenco
e' aggiornato con periodicita' quinquennale. 
  2. La giunta regionale definisce,  con  propria  deliberazione,  le
modalita' di accesso all'elenco di cui  al  comma  1  e  i  requisiti
richiesti, nel rispetto dei seguenti principi: 
  a) accesso  all'elenco  mediante  un'apposita  procedura  selettiva
regionale, con valutazione di titoli e colloquio attitudinale; 
  b) definizione dei titoli di  studio  di  livello  universitario  e
competenze specifiche in materia  di  valutazione  della  qualita'  e
della sicurezza in ambito sanitario; 
  c)  valorizzazione  di  esperienze   professionali   e   lavorative
acquisite in materia.».