Art. 22 
 
Gruppo tecnico regionale di verifica.  Inserimento  dell'art.  40-ter
                  nella legge regionale n. 51/2009 
 
  1. Dopo l'art. 40-bis della legge regionale n. 51/2009 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 40-ter (Gruppo  tecnico  regionale  di  verifica).  -  1.  Il
direttore della  direzione  competente  per  materia  costituisce  il
gruppo tecnico regionale di verifica, con proprio decreto, sulla base
dell'elenco di cui all'art. 40-bis, assicurando la  presenza  al  suo
interno  delle  specifiche  professionalita'  in  grado  di   fornire
l'apporto integrato delle varie competenze teoriche ed  esperienziali
necessarie per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite  al  gruppo
stesso. 
  2. Il regolamento di cui all'art. 48 disciplina i criteri di scelta
e le modalita' di funzionamento del gruppo di verifica e  le  ipotesi
di  astensione  dei  suoi  membri,  atte  a  garantire  l'assenza  di
conflitto  di  interessi  nello  svolgimento   delle   attivita'   di
valutazione. 
  3. Ai membri del gruppo di verifica compete il rimborso delle spese
sostenute, secondo quanto stabilito per i dirigenti regionali. 
  4.  Il  gruppo  di  verifica  valuta   i   requisiti   strutturali,
impiantistici e organizzativi, necessari per garantire la sicurezza e
la qualita', posseduti dalle strutture pubbliche e private oggetto di
visita e la loro coerenza  con  quanto  dichiarato  dal  responsabile
legale della struttura. 
  5. A tali fini, il gruppo di verifica: 
  a)  organizza  e  realizza  le  visite  nelle  strutture  sanitarie
pubbliche e private per la verifica del possesso dei requisiti di cui
al comma 4; 
  b) organizza e realizza le verifiche di cui  il  comune,  anche  su
istanza del gruppo di verifica, ravvisi la  necessita'  ai  fini  del
buon andamento delle attivita' sanitarie. 
  6. Il  gruppo  di  verifica  opera  presso  il  competente  settore
regionale; per il  suo  funzionamento  il  gruppo  individua  al  suo
interno un proprio coordinatore. 
  7. Il  coordinatore  del  gruppo  di  verifica,  nello  svolgimento
dell'attivita'  di  verifica,  puo'  coinvolgere   anche   specifiche
competenze  professionali  facenti  parte  del   servizio   sanitario
regionale.».