Art. 24 
 
Gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'art. 42  della
                     legge regionale n. 51/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 42 della  legge  regionale  n.  51/2009  la
parola: «generale», ripetuta due volte, e' soppressa. 
  2. Al comma 3 dell'art. 42 della  legge  regionale  n.  51/2009  le
parole: «un'indennita' di carica ed»  sono  soppresse  e  la  parola:
«dipendenti» e' sostituita dalla seguente: «dirigenti». 
  3. Il comma 3-bis dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009  e'
abrogato. 
  4. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 42 della  legge  regionale
n. 51/2009 le  parole:  «organizzative  funzionali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sanitarie pubbliche e private». 
  5. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 42 della  legge  regionale
n. 51/2009 le  parole:  «organizzative  funzionali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sanitarie pubbliche e private». 
  6. Alla lettera d) del comma 5 dell'art. 42 della  legge  regionale
n. 51/2009 le parole: «organizzative delle  aziende  sanitarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «sanitarie pubbliche e private». 
  7. Al comma 8 dell'art. 42 della  legge  regionale  n.  51/2009  la
parola: «generale», ripetuta due volte, e' soppressa e le parole:  «,
su indicazione del consiglio sanitario regionale» sono soppresse. 
  8. Al comma 8 dell'art. 42 della  legge  regionale  n.  51/2009  la
parola: «dipendenti» e' sostituita dalla seguente: «dirigenti». 
  9. Il comma 9 dell'art. 42 della  legge  regionale  n.  51/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «9. La giunta regionale, con propria deliberazione,  disciplina  la
corresponsione delle  indennita'  di  presenza  di  cui  al  comma  8
determinandone gli importi, i criteri e le modalita' di erogazione.».