Art. 24 Gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 la parola: «generale», ripetuta due volte, e' soppressa. 2. Al comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «un'indennita' di carica ed» sono soppresse e la parola: «dipendenti» e' sostituita dalla seguente: «dirigenti». 3. Il comma 3-bis dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 e' abrogato. 4. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «organizzative funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «sanitarie pubbliche e private». 5. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «organizzative funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «sanitarie pubbliche e private». 6. Alla lettera d) del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «organizzative delle aziende sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «sanitarie pubbliche e private». 7. Al comma 8 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 la parola: «generale», ripetuta due volte, e' soppressa e le parole: «, su indicazione del consiglio sanitario regionale» sono soppresse. 8. Al comma 8 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 la parola: «dipendenti» e' sostituita dalla seguente: «dirigenti». 9. Il comma 9 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 e' sostituito dal seguente: «9. La giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennita' di presenza di cui al comma 8 determinandone gli importi, i criteri e le modalita' di erogazione.».