Art. 27 
 
Regolamento di attuazione.  Sostituzione  dell'art.  48  della  legge
                        regionale n. 51/2009 
 
  1. L'art. 48 della legge regionale n.  51/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 48 (Regolamento di attuazione). - 1. La giunta regionale, con
regolamento di attuazione da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente articolo, disciplina: 
  a) gli adempimenti a carico delle strutture  sanitarie  private  di
cui all'art. 10 e degli studi professionali di cui all'art. 25; 
  b) i compiti, l'impegno orario e le incompatibilita' del  direttore
sanitario delle strutture sanitarie private di cui all'art. 11; 
  c) i requisiti per l'esercizio delle strutture sanitarie  pubbliche
e private di cui all'art. 3; 
  d) i requisiti per l'esercizio degli  studi  professionali  di  cui
all'art. 18; 
  e) gli studi  professionali  soggetti  ad  autorizzazione,  di  cui
all'art. 17, o soggetti a SCIA, di cui all'art. 19; 
  f) le modalita' per  l'individuazione  dei  processi  assistenziali
cosi' come definiti dall'art. 29, comma 3; 
  g) i requisiti per l'accreditamento istituzionale  delle  strutture
sanitarie pubbliche e private di cui all'art.  30,  comma  1,  e  dei
professionisti titolari di studi di cui all'art. 38, comma 4; 
  h) le modalita' e  le  procedure  per  il  rilascio  e  il  rinnovo
dell'accreditamento istituzionale per le strutture  di  cui  all'art.
32, comma 2, e dei professionisti titolari di studio di cui  all'art.
38, comma 4; 
  i) il numero dei componenti, i criteri di scelta e le modalita'  di
funzionamento del gruppo di verifica e  del  gruppo  di  valutazione,
nonche' le ipotesi di astensione dei rispettivi componenti; 
  l) il termine per la costituzione del gruppo di verifica.