Art. 27 Regolamento di attuazione. Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 51/2009 1. L'art. 48 della legge regionale n. 51/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 48 (Regolamento di attuazione). - 1. La giunta regionale, con regolamento di attuazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, disciplina: a) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private di cui all'art. 10 e degli studi professionali di cui all'art. 25; b) i compiti, l'impegno orario e le incompatibilita' del direttore sanitario delle strutture sanitarie private di cui all'art. 11; c) i requisiti per l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 3; d) i requisiti per l'esercizio degli studi professionali di cui all'art. 18; e) gli studi professionali soggetti ad autorizzazione, di cui all'art. 17, o soggetti a SCIA, di cui all'art. 19; f) le modalita' per l'individuazione dei processi assistenziali cosi' come definiti dall'art. 29, comma 3; g) i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 30, comma 1, e dei professionisti titolari di studi di cui all'art. 38, comma 4; h) le modalita' e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per le strutture di cui all'art. 32, comma 2, e dei professionisti titolari di studio di cui all'art. 38, comma 4; i) il numero dei componenti, i criteri di scelta e le modalita' di funzionamento del gruppo di verifica e del gruppo di valutazione, nonche' le ipotesi di astensione dei rispettivi componenti; l) il termine per la costituzione del gruppo di verifica.