Art. 29 
 
Norme transitorie. Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale n.
                               51/2009 
 
  1. L'art. 50 della legge regionale n.  51/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 50 (Norme transitorie). - 1. Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di attuazione di cui all'art.  48,  mantengono
la propria validita' gli atti approvati  dal  Consiglio  regionale  e
dalla giunta regionale in attuazione della presente legge. 
  2. I procedimenti in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di attuazione di cui al comma 1 si concludono secondo  la
normativa previgente. 
  3. Le strutture sanitarie pubbliche e private attestano la presenza
dei requisiti organizzativi di livello  aziendale  entro  il  termine
stabilito dal regolamento di attuazione di cui al comma 1. 
  4. Al fine di garantire la continuita' alle verifiche sul  possesso
dei requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private  e  sugli
studi professionali soggetti ad autorizzazione o SCIA, i dipartimenti
della prevenzione mantengono le loro funzioni fino alla  costituzione
del gruppo di verifica.