Art. 3 Realizzazione strutture sanitarie. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 51/2009 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio)». 2. Al comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 65/2014». 3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 51/2009 e' inserito il seguente: «1-ter. Il termine di validita' del parere di cui ai commi 1 e 1-bis e' determinato in due anni dalla data di trasmissione del parere stesso; decorso tale termine se i lavori per la realizzazione della struttura non sono iniziati, il comune o i soggetti interessati acquisiscono nuovo parere.».