Art. 3 
 
Realizzazione strutture sanitarie. Modifiche all'art. 2  della  legge
                        regionale n. 51/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2  della  legge  regionale  n.  51/2009  le
parole: «legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per  il  governo
del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale  10
novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio)». 
  2. Al comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n.  51/2009  le
parole: «legge regionale n. 1/2005» sono sostituite  dalle  seguenti:
«legge regionale n. 65/2014». 
  3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 51/2009
e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Il termine di validita' del parere di  cui  ai  commi  1  e
1-bis e' determinato in due  anni  dalla  data  di  trasmissione  del
parere stesso; decorso tale termine se i lavori per la  realizzazione
della struttura non sono iniziati, il comune o i soggetti interessati
acquisiscono nuovo parere.».