Art. 4 
 
Verifica sul possesso dei requisiti. Modiche all'art. 6  della  legge
                        regionale n. 51/2009 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  51/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. In relazione alle istanze presentate dalle strutture  sanitarie
private nei casi previsti dall'art.  5,  il  comune  territorialmente
competente, nell'espletamento delle funzioni istruttorie, si  avvale,
per la verifica tecnica sul  possesso  dei  requisiti  previsti,  del
gruppo tecnico regionale di verifica, di seguito  denominato  "gruppo
di verifica", di cui all'art. 40-ter.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  51/2009  e'
abrogato. 
  3. Al comma 3 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  51/2009  le
parole «dipartimento di prevenzione» sono sostituite dalle  seguenti:
«gruppo di verifica». 
  4. Al comma 4 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  51/2009  le
parole: «La struttura organizzativa del dipartimento di  prevenzione»
sono sostituite dalle seguenti: «Il gruppo di verifica».