Art. 4 Verifica sul possesso dei requisiti. Modiche all'art. 6 della legge regionale n. 51/2009 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 51/2009 e' sostituito dal seguente: «1. In relazione alle istanze presentate dalle strutture sanitarie private nei casi previsti dall'art. 5, il comune territorialmente competente, nell'espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, del gruppo tecnico regionale di verifica, di seguito denominato "gruppo di verifica", di cui all'art. 40-ter.». 2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 51/2009 e' abrogato. 3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 51/2009 le parole «dipartimento di prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo di verifica». 4. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «La struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il gruppo di verifica».