Art. 6 Mantenimento dei requisiti. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 51/2009 1. L'art. 7 della legge regionale n. 51/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Mantenimento dei requisiti). - 1. Le strutture sanitarie autorizzate inviano, con periodicita' triennale, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione, dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3. 2. I comuni possono sempre disporre visite di verifica mirate o altre attivita' di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi.».