Art. 6 
 
Mantenimento dei requisiti.  Sostituzione  dell'art.  7  della  legge
                        regionale n. 51/2009 
 
  1. L'art. 7 della legge regionale  n.  51/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 7 (Mantenimento dei requisiti). - 1. Le  strutture  sanitarie
autorizzate inviano, con periodicita' triennale,  al  comune  che  ha
rilasciato l'autorizzazione, dichiarazione sostitutiva attestante  il
mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3. 
  2. I comuni possono sempre disporre visite  di  verifica  mirate  o
altre attivita' di controllo adeguate in caso di  incidenti  gravi  o
reazioni indesiderate gravi.».