Art. 9 Attestazione del possesso dei requisiti. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 51/2009 1. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009 e' sostituito dal seguente: «5. La Regione svolge le funzioni di verifica sulle attestazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie con le modalita' definite in apposito atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi del gruppo di verifica». 2. Al comma 5-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «degli operatori di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del gruppo di verifica». 3. Il comma 5-ter dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009 e' abrogato.