Art. 9 
 
Attestazione del possesso dei requisiti. Modifiche all'art. 15  della
                     legge regionale n. 51/2009 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  51/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. La Regione svolge le funzioni di  verifica  sulle  attestazioni
dei direttori generali  delle  aziende  sanitarie  con  le  modalita'
definite in apposito atto  del  dirigente  regionale  competente  per
materia, avvalendosi del gruppo di verifica». 
  2. Al comma 5-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009  le
parole: «degli operatori di cui al comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del gruppo di verifica». 
  3. Il comma 5-ter dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009  e'
abrogato.