(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente «Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona» 1. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente «Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona» sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici.»; b) all'art. 6, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nei confronti dei componenti i consigli di amministrazione di tutte le aziende pubbliche di servizi alla persona e dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende di comuni o consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, trova applicazione l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.»; c) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Il direttore e' nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato, previa selezione con pubblico avviso volta ad accertare in capo ai soggetti interessati una particolare qualificazione professionale, in base ai criteri e ai requisiti definiti dallo statuto. 1-bis. Nei confronti dei direttori di tutte le aziende pubbliche di servizi alla persona e dei direttori delle aziende di comuni o consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, trova applicazione l'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135/2012, e successive modificazioni.»; 2) al comma 4, dopo le parole «Il direttore» sono inserite le parole: «, o un suo delegato,»; 3) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: «6. In caso di assenza o impedimento del direttore, o qualora egli abbia un particolare interesse in ordine alla deliberazione o al procedimento, secondo quanto previsto dal regolamento regionale, le funzioni di sua competenza sono esercitate da un funzionario individuato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, tra i dipendenti dell'azienda o di altra amministrazione pubblica, esperti in materia di aziende. 6-bis. Su proposta motivata del direttore, e nel rispetto dei contratti collettivi, il Consiglio di amministrazione puo' affidare la presidenza delle commissioni di gara o di concorso, compresa la responsabilita' dei relativi procedimenti, a un dirigente o funzionario, anche in convenzione ai sensi dell'art. 10, in possesso di particolare competenza in materia di gare o, rispettivamente, di concorsi.»; 4) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli atti posti in essere dai soggetti di cui ai commi 6 e 6-bis.»; d) all'art. 10, comma 1, dopo le parole «taluni servizi» sono inserite le parole: «o funzioni» e la parola «dirigenziali» e' soppressa; e) all'art. 20, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. I provvedimenti amministrativi assunti dagli organi delle aziende sono pubblicati, entro dieci giorni dall'adozione, mediante affissione all'albo informatico dell'azienda per dieci giorni consecutivi. 2. Le pubblicazioni sono effettuate nel rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo richiamata dalla legge regionale, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, nonche' dell'art. 7 (Misure di trasparenza) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013- 2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)" e successive modificazioni. 2-bis. Alle aziende si applica altresi' la disciplina in materia di trasparenza recata dalla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 concernente "Disposizioni in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte della regione e degli enti a ordinamento regionale, nonche' modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori" e successive modificazioni. 3. Le aziende che, per giustificati motivi, non possono avere un proprio sito informatico, si avvalgono dei siti di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.»; f) all'art. 23, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge sono considerate rappresentative a livello provinciale delle aziende le associazioni i cui soci o associati sono per la maggior parte aziende pubbliche di servizi alla persona o aziende gestite da comuni, consorzi di comuni, comunita' o comunita' comprensoriali, che svolgono le attivita' di cui all'art. 2, comma 1. Il presidente dell'associazione deve essere nominato tra i presidenti o i componenti dei consigli di amministrazione dei soci o associati di natura pubblica. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabiliti ulteriori criteri per la definizione della rappresentativita'.»; g) all'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche: 1) la rubrica dell'art. 24 e' sostituita dalla seguente: «Attivita' formative e di aggiornamento, studi e ricerche»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale puo' finanziare attivita' formative e di aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, dipendenti delle aziende e loro associazioni, organizzati in via primaria, sulla base dei programmi delle rispettive province autonome, dalle associazioni rappresentative delle aziende stesse o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le attivita' formative possono essere estese anche a soggetti privati, nel rispetto delle priorita' dei destinatari, senza oneri a carico della regione.»; h) all'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) la cittadinanza italiana. Il requisito non e' richiesto per i soggetti e nei casi indicati nell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I requisiti ulteriori e le modalita' di assunzione del personale sono determinati dal regolamento per il personale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale e assicurando idonee e pubblicizzate procedure selettive. In particolare l'azienda, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 97 della Costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno. Gli estratti dei bandi di concorso per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e gli avvisi di selezione per il direttore sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.»; i) all'art. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il regolamento per il personale, nel rispetto della legge regionale, e ove questa non disciplini la materia, della legge statale, nonche' delle relative disposizioni o direttive attuative, stabilisce i casi di incompatibilita' e cumulo di impieghi.», l) all'art. 31, comma 3, dopo le parole «per i lavoratori dipendenti dalle aziende, dalla regione» sono inserite le parole: «, dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle comunita', dalle comunita' comprensoriali»; m) all'art. 39 sono apportate le seguenti modifiche: 1) nella rubrica le parole «per maternita'» sono soppresse; 2) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire un fondo destinato al finanziamento delle aziende per la copertura totale o parziale degli oneri che le stesse devono sostenere in applicazione delle disposizioni di legge, regolamento e contratto collettivo, che prevedono il diritto del personale ad usufruire di aspettative o di astensioni dal lavoro per ristoro psico-fisico.»; n) all'art. 40, il comma 5 e' abrogato; o) l'art. 42 e' sostituito dal seguente: «Art. 42 (Attivita' contrattuale). - 1. In materia contrattuale si applicano alle aziende - le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della provincia autonoma nel cui territorio le aziende hanno sede principale. 2. Rimangono ferme le disposizioni della legge, dei regolamenti regionali e dei regolamenti aziendali, per quanto attiene il riparto delle competenze tra gli organi delle aziende.»; p) gli articoli 43 e 44 sono abrogati; q) dopo l'art. 58 e' inserito il seguente: «Art. 58-bis (Organo consultivo della regione). - 1. La Giunta regionale puo' nominare con propria deliberazione un organo consultivo, di cui fanno parte anche le associazioni rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona, per tutte le problematiche concernenti la disciplina ordinamentale delle aziende stesse, ivi comprese quelle relative all'approvazione degli statuti.».