(Pubblicata nel  Supplemento  n.  4  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n.  7,  concernente
  «Nuovo ordinamento delle  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
  beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona» 
 
  1. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente «Nuovo
ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza -
Aziende pubbliche di servizi alla persona» sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 2, comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici  non
economici.»; 
    b) all'art. 6, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Nei confronti dei componenti i consigli di  amministrazione
di  tutte  le  aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona  e  dei
componenti dei consigli di amministrazione delle aziende di comuni  o
consorzi di  comuni  che  gestiscono  residenze  per  anziani,  trova
applicazione l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95 (Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,
n. 135, e successive modificazioni.»; 
    c) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Il direttore e'  nominato  dal  Consiglio  di  amministrazione,
anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato, previa
selezione con pubblico avviso volta ad accertare in capo ai  soggetti
interessati una particolare qualificazione professionale, in base  ai
criteri e ai requisiti definiti dallo statuto. 
  1-bis. Nei confronti dei direttori di tutte le aziende pubbliche di
servizi alla persona e  dei  direttori  delle  aziende  di  comuni  o
consorzi di  comuni  che  gestiscono  residenze  per  anziani,  trova
applicazione  l'art.  5,  comma  9,  del  decreto-legge  n.  95/2012,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge n. 135/2012, e successive modificazioni.»; 
      2) al comma 4, dopo le parole «Il direttore» sono  inserite  le
parole: «, o un suo delegato,»; 
      3) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
  «6. In caso di assenza o impedimento del direttore, o qualora  egli
abbia un particolare interesse in  ordine  alla  deliberazione  o  al
procedimento, secondo quanto previsto dal regolamento  regionale,  le
funzioni  di  sua  competenza  sono  esercitate  da  un   funzionario
individuato  dal  Consiglio  di  amministrazione,  nel  rispetto  dei
contratti collettivi,  tra  i  dipendenti  dell'azienda  o  di  altra
amministrazione pubblica, esperti in materia di aziende. 
  6-bis. Su proposta motivata  del  direttore,  e  nel  rispetto  dei
contratti collettivi, il Consiglio di amministrazione  puo'  affidare
la presidenza delle commissioni di gara o di  concorso,  compresa  la
responsabilita'  dei  relativi  procedimenti,  a   un   dirigente   o
funzionario, anche in convenzione ai sensi dell'art. 10, in  possesso
di particolare competenza in materia di gare o,  rispettivamente,  di
concorsi.»; 
      4) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
compresi gli atti posti in essere dai soggetti di cui ai  commi  6  e
6-bis.»; 
    d) all'art. 10, comma 1, dopo le  parole  «taluni  servizi»  sono
inserite le parole:  «o  funzioni»  e  la  parola  «dirigenziali»  e'
soppressa; 
    e) all'art. 20, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. I  provvedimenti  amministrativi  assunti  dagli  organi  delle
aziende sono pubblicati, entro dieci giorni  dall'adozione,  mediante
affissione  all'albo  informatico  dell'azienda  per   dieci   giorni
consecutivi. 
  2. Le pubblicazioni sono effettuate nel rispetto della normativa in
materia  di  procedimento  amministrativo  richiamata   dalla   legge
regionale, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni, nonche' dell'art.  7  (Misure  di  trasparenza)  della
legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 concernente "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale  2013  e  pluriennale  2013-  2015
della Regione Autonoma Trentino-Alto  Adige  (Legge  finanziaria)"  e
successive modificazioni. 
  2-bis. Alle aziende si applica altresi' la disciplina in materia di
trasparenza recata dalla legge  regionale  29  ottobre  2014,  n.  10
concernente "Disposizioni in materia di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte della  regione  e  degli  enti  a
ordinamento regionale, nonche'  modifiche  alle  leggi  regionali  24
giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi  regionali)
e 16  luglio  1972,  n.  15  (Norme  sull'iniziativa  popolare  nella
formazione  delle  leggi  regionali  e  provinciali)   e   successive
modificazioni, in merito ai soggetti  legittimati  all'autenticazione
delle firme dei sottoscrittori" e successive modificazioni. 
  3. Le aziende che, per giustificati motivi, non  possono  avere  un
proprio  sito  informatico,  si   avvalgono   dei   siti   di   altre
amministrazioni  ed  enti  pubblici   obbligati,   ovvero   di   loro
associazioni.»; 
    f) all'art. 23, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis.   Ai   fini   della   presente   legge   sono   considerate
rappresentative a livello provinciale delle aziende le associazioni i
cui soci o associati sono per la maggior parte aziende  pubbliche  di
servizi alla persona o aziende gestite da comuni, consorzi di comuni,
comunita' o comunita' comprensoriali, che svolgono  le  attivita'  di
cui all'art. 2, comma 1. Il presidente dell'associazione deve  essere
nominato  tra  i  presidenti  o  i   componenti   dei   consigli   di
amministrazione  dei  soci  o  associati  di  natura  pubblica.   Con
deliberazione  della  Giunta  regionale  possono   essere   stabiliti
ulteriori criteri per la definizione della rappresentativita'.»; 
    g) all'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) la  rubrica  dell'art.  24  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Attivita' formative e di aggiornamento, studi e ricerche»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Giunta regionale puo' finanziare attivita'  formative  e  di
aggiornamento per amministratori,  direttori,  volontari,  dipendenti
delle aziende e loro associazioni, organizzati in via primaria, sulla
base  dei  programmi  delle  rispettive  province   autonome,   dalle
associazioni rappresentative delle aziende stesse  o  dalle  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano.  Le  attivita'  formative  possono
essere estese anche a soggetti privati, nel rispetto delle  priorita'
dei destinatari, senza oneri a carico della regione.»; 
    h) all'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) la cittadinanza italiana. Il requisito non e' richiesto  per  i
soggetti e nei casi indicati nell'art. 38 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze   delle   amministrazioni    pubbliche)    e    successive
modificazioni.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  I  requisiti  ulteriori  e  le  modalita'  di  assunzione  del
personale sono determinati dal  regolamento  per  il  personale,  nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale  e  assicurando
idonee e pubblicizzate procedure selettive. In particolare l'azienda,
nell'ambito  della  programmazione  pluriennale  del  fabbisogno   di
personale, garantisce il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 97
della Costituzione, prevedendo  che  l'accesso  ai  nuovi  posti  sia
riservato in misura  non  inferiore  al  50  per  cento  all'ingresso
dall'esterno. Gli estratti dei bandi di concorso per l'assunzione del
personale a tempo indeterminato e gli  avvisi  di  selezione  per  il
direttore sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.»; 
      i) all'art. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il regolamento per  il  personale,  nel  rispetto  della  legge
regionale, e ove  questa  non  disciplini  la  materia,  della  legge
statale, nonche' delle relative disposizioni o  direttive  attuative,
stabilisce i casi di incompatibilita' e cumulo di impieghi.», 
      l) all'art. 31, comma 3,  dopo  le  parole  «per  i  lavoratori
dipendenti dalle aziende, dalla regione» sono inserite le parole:  «,
dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle comunita', dalle  comunita'
comprensoriali»; 
      m) all'art. 39 sono apportate le seguenti modifiche: 
        1) nella rubrica le parole «per maternita'» sono soppresse; 
        2) al comma 1, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Le Province autonome di Trento e di Bolzano  possono  costituire  un
fondo destinato al  finanziamento  delle  aziende  per  la  copertura
totale o parziale degli oneri  che  le  stesse  devono  sostenere  in
applicazione delle disposizioni di  legge,  regolamento  e  contratto
collettivo, che prevedono il diritto del personale  ad  usufruire  di
aspettative o di astensioni dal lavoro per ristoro psico-fisico.»; 
      n) all'art. 40, il comma 5 e' abrogato; 
      o) l'art. 42 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 42 (Attivita' contrattuale). - 1. In materia contrattuale  si
applicano alle aziende - le disposizioni vigenti per i corrispondenti
contratti della provincia autonoma  nel  cui  territorio  le  aziende
hanno sede principale.  
  2. Rimangono ferme le disposizioni  della  legge,  dei  regolamenti
regionali e dei regolamenti aziendali, per quanto attiene il  riparto
delle competenze tra gli organi delle aziende.»; 
      p) gli articoli 43 e 44 sono abrogati; 
      q) dopo l'art. 58 e' inserito il seguente: 
  «Art. 58-bis (Organo consultivo della  regione).  -  1.  La  Giunta
regionale  puo'  nominare  con  propria   deliberazione   un   organo
consultivo, di cui fanno parte anche le associazioni  rappresentative
delle aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona,  per  tutte  le
problematiche concernenti la disciplina ordinamentale  delle  aziende
stesse,  ivi  comprese   quelle   relative   all'approvazione   degli
statuti.».