Art. 2 Norme transitorie 1. In deroga all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e' fatta salva la possibilita' per il consiglio di amministrazione di erogare i compensi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2005 ai soli presidenti e per il solo mandato rinnovato immediatamente, dopo l'entrata in vigore della presente legge, in ragione della peculiare attivita' nel campo dei servizi alla persona svolta dalle aziende e delle peculiari competenze dei presidenti. 2. La selezione con pubblico avviso di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), punto 1), e' prevista anche in occasione del rinnovo dell'incarico di direttore qualora l'incarico stesso sia stato originariamente affidato senza procedura selettiva. Per i direttori assunti per lo svolgimento di tale funzione con concorso pubblico si puo' prescindere dalla selezione. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), punto 1), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini della puntuale applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1, gli statuti delle singole aziende pubbliche di servizi alla persona devono essere adeguati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. I testi dei regolamenti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005 devono essere adeguati alle modifiche statutarie di cui al comma 3 del presente articolo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statuarie medesime. 5. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere o) e p), si applicano ai contratti, i cui procedimenti iniziano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.