Art. 2 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. In deroga all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,
della legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive  modificazioni  e'
fatta salva la possibilita' per il consiglio  di  amministrazione  di
erogare i compensi di cui all'art. 8 della legge regionale n.  1/2005
ai soli presidenti e per il solo  mandato  rinnovato  immediatamente,
dopo l'entrata in vigore  della  presente  legge,  in  ragione  della
peculiare attivita' nel campo dei servizi alla persona  svolta  dalle
aziende e delle peculiari competenze dei presidenti.  
  2. La selezione con pubblico avviso di cui al comma 1  dell'art.  9
della legge regionale n. 7/2005, come sostituito dall'art.  1,  comma
1, lettera c), punto 1), e' prevista anche in occasione  del  rinnovo
dell'incarico  di  direttore  qualora  l'incarico  stesso  sia  stato
originariamente affidato senza procedura selettiva. Per  i  direttori
assunti per lo svolgimento di tale funzione con concorso pubblico  si
puo' prescindere dalla selezione. Le disposizioni  di  cui  al  comma
1-bis  dell'art.  9  della  legge  regionale  n.  7/2005,  introdotto
dall'art. 1, comma 1, lettera c), punto 1), si applicano a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Ai fini della puntuale  applicazione  delle  nuove  disposizioni
introdotte dall'art. 1, gli statuti delle singole  aziende  pubbliche
di servizi alla  persona  devono  essere  adeguati  entro  centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  4. I testi dei regolamenti di cui all'art. 4 della legge  regionale
n. 7/2005 devono essere adeguati alle modifiche statutarie di cui  al
comma 3 del presente articolo entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore delle modifiche statuarie medesime. 
  5. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere o) e p),  si
applicano ai contratti, i cui procedimenti  iniziano  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.