Art. 2 Successione nella titolarita' dei beni e dei rapporti giuridici 1. Il Comune di Montalcino subentra nella titolarita' di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione, ivi compresi i rapporti derivanti dall'adesione dagli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso all'accordo finalizzato al riconoscimento di distretto rurale, di cui alla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali), anche nel caso in cui il procedimento di riconoscimento non sia concluso alla data del 31 dicembre 2016. 2. Il personale dei comuni oggetto della fusione e' trasferito al Comune di Montalcino. 3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianita' di servizio maturata.