Art. 2 
 
               Successione nella titolarita' dei beni 
                      e dei rapporti giuridici 
 
  1. Il Comune di Montalcino subentra nella titolarita'  di  tutti  i
beni mobili e immobili e di  tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e
passivi dei comuni oggetto della fusione,  ivi  compresi  i  rapporti
derivanti dall'adesione dagli estinti  Comuni  di  Montalcino  e  San
Giovanni  d'Asso  all'accordo  finalizzato   al   riconoscimento   di
distretto rurale, di cui alla legge regionale 5 aprile  2004,  n.  21
(Disciplina  dei  distretti  rurali),  anche  nel  caso  in  cui   il
procedimento di riconoscimento non sia  concluso  alla  data  del  31
dicembre 2016. 
  2. Il personale dei comuni oggetto della fusione e'  trasferito  al
Comune di Montalcino. 
  3. Il personale  trasferito  mantiene  la  posizione  giuridica  ed
economica in godimento all'atto del  trasferimento,  con  riferimento
alle voci fisse e continuative,  compresa  l'anzianita'  di  servizio
maturata.