Art. 10 Finanziamento leggi di spesa 1. Per le finalita' di cui all'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 900 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, Capitolo 212533). L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma e' destinata ai lavoratori utilizzati per le aperture dei siti museali e/o archeologici nei giorni festivi, senza incremento delle ore contrattualmente in atto previste e fermi restando i divieti di cui all'art. 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 ed all'art. 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalita' dell'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 8.400 migliaia di euro (Missione 14, Programma 1, Capitolo 243301). 3. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 per le finalita' dell'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, Capitolo 443302). 4. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24 della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.512 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, Capitolo 183799). Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2016 le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «entro il 30 novembre 2016». 5. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 per le finalita' dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.215 migliaia di euro (Missione 13, Programma 7, Capitolo 413706). 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma 3, Capitolo 147326). 7. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 8.000 migliaia di euro per il pagamento dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive (Missione 16, Programma 1, Capitolo 155802). 8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 3/2016 per le finalita' dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.074 migliaia di euro (Missione 15, Programma 2, capitolo 317708). 9. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 73, comma 6, Tabella G della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.674 migliaia di euro per le finalita' dell'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dell'importo di 1.014 migliaia di euro per le finalita' dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (Missione 15, Programma 1, Capitolo 712402). 10. All'Allegato 1 di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti variazioni. Parte di provvedimento in formato grafico 11. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 le parole «e, per il solo esercizio finanziario 2016» sono soppresse. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, la spesa annua di 250 migliaia di euro (Missione 1, Programma 10, Capitolo 120012). 12. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 5 migliaia di euro per le finalita' dell'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11 (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104519). 13. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 5 migliaia di euro per le finalita' dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 224 (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104520). 14. Per le finalita' di cui al comma 3-bis dell'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 come aggiunto dall'art. 44 della legge regionale n. 3/2016, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 l'ulteriore spesa di 50 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, Capitolo 442545). 15. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata dell'importo di euro 69.140,00 ed e' destinata al pagamento delle quote annuali 2013 e 2014 relative alla partecipazione della Regione siciliana al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) con sede in Roma, da parte della Presidenza della Regione (Missione 1, Programma 2, Capitolo 105701). 16. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata dell'importo di euro 19.907,88 ed e' destinata al pagamento della quota annuale 2014 relativa alla partecipazione della Regione all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa da parte della Presidenza della Regione (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104519). 17. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.076 migliaia di euro per le finalita' dell'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 546401). 18. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016, per le finalita' dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1982, n. 71, e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed e' destinata alle strutture operative che alla data di entrata in vigore della presente legge eroghino servizi socio assistenziali (Missione 12, Programma 7, Capitolo 183307). 19. Per le finalita' della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 102, l'autorizzazione di spesa di cui alla tabella del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 75 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, Capitolo 550801). 20. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 21, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, sono incrementate quanto al comma 1 dell'importo di 1.450 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, Capitolo 472514) e quanto al comma 2 dell'importo di 1.150 migliaia di euro destinato al Dipartimento istruzione e formazione (Missione 4, Programma 6, Capitolo 373731). 21. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 200 migliaia di euro per le finalita' dell'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147704). 22. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 200 migliaia di euro per le finalita' dell'art. 11 della legge regionale n. 14/1968 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147701). 23. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella A «Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente» - Attivita' e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Accantonamento 1001 - della legge regionale n. 3/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di euro 7.491.888,77. 24. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 21, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, sono incrementate quanto al comma 1, dell'importo di 35 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, Capitolo 377703) e quanto al comma 2 dell'importo di 200 migliaia di euro destinato al Dipartimento beni culturali, ambientali e identita' siciliana (Missione 7, Programma 2, Capitolo 377912). 25. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e' ridotta per l'esercizio finanziario 2016 dell'importo di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 1, Capitolo 108169). 26. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalita' dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, e' incrementata per l'esercizio finanziario 2016 dell'importo di 210 migliaia di euro (Missione 4, Programma 2, Capitolo 373304). 27. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147320). In deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad utilizzare i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico. 28. In relazione alla grave situazione finanziaria in cui versa il settore agricolo, anche in relazione allo stato di emergenza per le alluvioni del 19 novembre e del 24-25 novembre 2016, i consorzi di bonifica sono autorizzati a sospendere, fino al 30 aprile 2017, i ruoli 2014 e 2015 gia' emessi nei confronti delle imprese consorziate. Per ammortizzare gli effetti economici gravanti sui consorzi per effetto delle disposizioni di cui al comma 27, e' autorizzata in favore dei consorzi di bonifica la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da ripartire in proporzione all'ammontare dei ruoli sospesi. 29. L'art. 19 della legge regionale n. 3/2016 e' soppresso. 30. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147315). 31. Per le finalita' di cui all'art. 8 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione, 16, Programma 1, Capitolo 148102). 32. Per l'aggiornamento e il consolidamento della banca dati dello schedario viticolo regionale ai fini dell'assegnazione dei fondi comunitari relativi all'OCM vino e' autorizzata spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016. 33. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 13/2016 e' incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 100 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111). 34. Le risorse da recuperare dai comuni inadempienti in merito alle disposizioni sull'attivazione di forme di democrazia partecipata, previste dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'assegnazione per l'anno 2015, che residuano a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, sono destinate alla integrazione dell'assegnazione di parte corrente a favore del Comune di Lipari per la spesa relativa al trasporto rifiuti via mare. Ai maggiori oneri di cui al presente comma e di cui al comma 2 dell'art. 8 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 14, della legge regionale n. 3/2016. 35. Per le finalita' dell'art. 76, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519). 36. Per i comuni che nell'arco del primo semestre 2016 hanno subito trattenute statali dal gettito IMU alle quali concorrono i recuperi dovuti a titolo di maggior gettito stimato per gli anni d'imposta 2014 e 2015, per effetto dell'imponibilita' dei terreni gia' esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in misura complessivamente superiore al 10 per cento della media delle entrate correnti accertate nel triennio 2012-2014, puo' essere concessa un'anticipazione straordinaria in misura non superiore al 35 per cento delle trattenute complessivamente operate ai sensi dei citati commi 7 e 8 dell'art. 1 del decreto-legge n. 4/2015, da recuperare a quote costanti, dal Dipartimento regionale delle autonomie locali, secondo un piano finanziario di massimo cinque annualita', a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, a valere sui trasferimenti in favore dei comuni medesimi attribuiti a qualsiasi titolo. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016. 37. Al fine di consentire il riequilibrio, tra i comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, delle assegnazioni regionali di parte corrente, e' autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 200 migliaia di euro da ripartire tra i comuni in ragione della differenza, per fascia demografica, dalla media dei trasferimenti regionali pro-capite del triennio 2014-2016. Al riparto si provvede con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali. 38. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella «G» allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalita' dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (Missione 10, Programma 2, Capitolo 476521), e' incrementata dell'importo di 500 migliaia di euro per l'anno 2016 e di 1.800 migliaia di euro per l'anno 2017, per le finalita' dell'art. 12, comma 2, relative all' annualita' di competenza dell' esercizio 2016. 39. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni e' ridotta dell'importo di 350 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 10, Programma 3, Capitolo 476520). 40. L'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per le particolari difficolta' in cui versa il Comune di Lampedusa e Linosa, riconosce un contributo straordinario di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016. 41. Le risorse ex art. 38 dello statuto della Regione destinate con delibera della Giunta regionale agli interventi di edilizia scolastica ed alle infrastrutture necessarie allo svolgimento di attivita' integrative della scuola, ivi comprese le attrezzature e gli arredamenti didattici ed amministrativi, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge (Missione 4, Programma 3, Capitolo 772023), sono destinate al finanziamento dell'acquisto di attrezzature ed arredamenti didattici ed amministrativi degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore, di competenza dei liberi Consorzi comunali ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nelle more della definizione del riordino degli stessi ai sensi della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e della conseguente possibilita' di attivare i mutui ventennali di cui all'art. 4 della medesima legge n. 23/1996. 42. Per le finalita' dell'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e' autorizzata la spesa di 8.400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 10, Programma 2, Capitolo 273707).