Art. 10 
 
                    Finanziamento leggi di spesa 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 11  della  legge  regionale  28
gennaio 2014,  n.  5  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore  spesa  di
900 migliaia di euro (Missione 1,  Programma  11,  Capitolo  212533).
L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma  e'  destinata  ai
lavoratori  utilizzati  per  le  aperture  dei   siti   museali   e/o
archeologici  nei  giorni  festivi,  senza   incremento   delle   ore
contrattualmente in atto previste e fermi restando i divieti  di  cui
all'art. 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008,  n.  25
ed all'art. 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. 
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1,  Allegato
1 - Parte A della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3  per  le
finalita' dell'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1  e'
incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 8.400
migliaia di euro (Missione 14, Programma 1, Capitolo 243301). 
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1,  Allegato
1 - Parte  A  della  legge  regionale  n.  3/2016  per  le  finalita'
dell'art.  20  della  legge  regionale  6  maggio  1981,  n.  98   e'
incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000
migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, Capitolo 443302). 
  4. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art.  24  della  legge
regionale n. 3/2016  e'  incrementata,  per  l'esercizio  finanziario
2016, dell'importo di 1.512 migliaia di euro (Missione 12,  Programma
4, Capitolo 183799). Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n.
3/2016 le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono  sostituite  dalle  parole  «entro  il  30
novembre 2016». 
  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2,  Allegato
1 - Parte  B  della  legge  regionale  n.  3/2016  per  le  finalita'
dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20  e'
incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.215
migliaia di euro (Missione 13, Programma 7, Capitolo 413706). 
  6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  23,  comma  2,  della
legge  regionale  n.  3/2016   e'   incrementata,   per   l'esercizio
finanziario 2016, dell'importo di 1.760 migliaia  di  euro  (Missione
16, Programma 3, Capitolo 147326). 
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  23,  comma  3,  della
legge  regionale  n.  3/2016   e'   incrementata,   per   l'esercizio
finanziario 2016, dell'importo di  8.000  migliaia  di  euro  per  il
pagamento dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive (Missione
16, Programma 1, Capitolo 155802). 
  8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  21,  comma  1,  della
legge regionale n. 3/2016 per le finalita'  dell'art.  18,  comma  1,
della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24  e'  incrementata,  per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.074 migliaia di  euro
(Missione 15, Programma 2, capitolo 317708). 
  9. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 73, comma 6, Tabella G
della legge regionale n.  3/2016  e'  incrementata,  per  l'esercizio
finanziario 2016, dell'importo di  1.674  migliaia  di  euro  per  le
finalita' dell'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5  e
dell'importo di 1.014 migliaia di euro per le finalita'  dell'art.  1
della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (Missione 15, Programma 1,
Capitolo 712402). 
  10. All'Allegato 1 di cui al  comma  2  dell'art.  20  della  legge
regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti variazioni. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  11. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 17  maggio  2016,
n. 8 le parole «e, per  il  solo  esercizio  finanziario  2016»  sono
soppresse. Per le finalita' di cui al  comma  1  dell'art.  21  della
legge regionale 17 maggio  2016,  n.  8  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e' autorizzata, per ciascuno degli  esercizi  finanziari
2017 e 2018, la spesa annua di 250  migliaia  di  euro  (Missione  1,
Programma 10, Capitolo 120012). 
  12. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato
1 - Parte B della legge regionale  n.  3/2016  e'  incrementata,  per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 5 migliaia di euro  per
le finalita' dell'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n.  11
(Missione 19, Programma 1, Capitolo 104519). 
  13. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato
1 - Parte B della legge regionale  n.  3/2016  e'  incrementata,  per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 5 migliaia di euro  per
le finalita' dell'art. 1 della legge regionale 5  novembre  1979,  n.
224 (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104520). 
  14. Per le finalita' di cui al comma 3-bis dell'art. 91 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9 come aggiunto dall'art. 44 della  legge
regionale n. 3/2016, e' autorizzata per l'esercizio finanziario  2016
l'ulteriore spesa di 50 migliaia di euro (Missione  9,  Programma  2,
Capitolo 442545). 
  15. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato
1  -  Parte  B  della  legge  regionale  n.  3/2016  e'  incrementata
dell'importo di euro 69.140,00 ed e'  destinata  al  pagamento  delle
quote annuali 2013 e 2014 relative alla partecipazione della  Regione
siciliana  al  Centro  interregionale  di  studi   e   documentazione
(CINSEDO) con sede in Roma, da parte della Presidenza  della  Regione
(Missione 1, Programma 2, Capitolo 105701). 
  16. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato
1  -  Parte  B  della  legge  regionale  n.  3/2016  e'  incrementata
dell'importo di euro 19.907,88 ed e'  destinata  al  pagamento  della
quota  annuale  2014  relativa  alla  partecipazione  della   Regione
all'Associazione italiana per il Consiglio  dei  comuni  d'Europa  da
parte della Presidenza  della  Regione  (Missione  19,  Programma  1,
Capitolo 104519). 
  17. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato
1 - Parte A della legge regionale  n.  3/2016  e'  incrementata,  per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.076 migliaia di  euro
per le finalita' dell'art. 33 della legge regionale 10  agosto  1965,
n. 21 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 546401). 
  18. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato
1 - Parte B  della  legge  regionale  n.  3/2016,  per  le  finalita'
dell'art.  1  della  legge  regionale  16  luglio  1982,  n.  71,  e'
incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000
migliaia di euro ed e' destinata alle strutture  operative  che  alla
data di entrata in vigore della presente legge eroghino servizi socio
assistenziali (Missione 12, Programma 7, Capitolo 183307). 
  19. Per le finalita' della legge regionale 3  maggio  2001,  n.  6,
art. 102, l'autorizzazione di spesa di cui alla tabella del  comma  1
dell'art. 21 della legge regionale n.  3/2016  e'  incrementata,  per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di  75  migliaia  di  euro
(Missione 9, Programma 5, Capitolo 550801). 
  20. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 21,  commi  1  e  2,
della legge regionale n. 3/2016, per  l'esercizio  finanziario  2016,
sono incrementate quanto al comma 1 dell'importo di 1.450 migliaia di
euro (Missione 7, Programma 1, Capitolo 472514) e quanto al  comma  2
dell'importo di 1.150 migliaia  di  euro  destinato  al  Dipartimento
istruzione e formazione (Missione 4, Programma 6, Capitolo 373731). 
  21. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato
1 - Parte A della legge regionale  n.  3/2016  e'  incrementata,  per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 200  migliaia  di  euro
per le finalita' dell'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n.
14 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147704). 
  22. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, Allegato
1 - Parte A della legge regionale  n.  3/2016  e'  incrementata,  per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 200  migliaia  di  euro
per le finalita'  dell'art.  11  della  legge  regionale  n.  14/1968
(Missione 16, Programma 1, Capitolo 147701). 
  23. L'autorizzazione di spesa di cui alla  Tabella  A  «Importi  da
iscrivere  nel  fondo  globale  di  parte  corrente»  -  Attivita'  e
interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il  rifinanziamento
di  interventi  legislativi  -  Accantonamento  1001  -  della  legge
regionale n. 3/2016  e'  incrementata,  per  l'esercizio  finanziario
2017, dell'importo di euro 7.491.888,77. 
  24. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 21,  commi  1  e  2,
della legge regionale n. 3/2016, per  l'esercizio  finanziario  2016,
sono incrementate quanto al comma 1, dell'importo di 35  migliaia  di
euro (Missione 5, Programma 2, Capitolo 377703) e quanto al  comma  2
dell'importo di 200 migliaia di euro destinato al  Dipartimento  beni
culturali, ambientali e identita' siciliana (Missione 7, Programma 2,
Capitolo 377912). 
  25. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'art.  32  della  legge
regionale  28  gennaio  2014,  n.  5  e'  ridotta   per   l'esercizio
finanziario 2016 dell'importo di 500 migliaia di  euro  (Missione  9,
Programma 1, Capitolo 108169). 
  26. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 21,  comma  1,  della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3  per  le  finalita'  dell'art.  1
della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, e'  incrementata  per
l'esercizio finanziario 2016 dell'importo di  210  migliaia  di  euro
(Missione 4, Programma 2, Capitolo 373304). 
  27. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23,  comma  1,  della
legge  regionale  n.  3/2016,  e'   incrementata,   per   l'esercizio
finanziario 2016, dell'importo di 1.000 migliaia  di  euro  (Missione
16, Programma 1, Capitolo 147320). In deroga ai limiti previsti dalle
disposizioni vigenti  e  comunque  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad utilizzare  i
soggetti destinatari delle garanzie occupazionali per l'esecuzione di
opere di salvaguardia del territorio e  di  prevenzione  del  rischio
idrogeologico. 
  28. In relazione alla grave situazione finanziaria in cui versa  il
settore agricolo, anche in relazione allo stato di emergenza  per  le
alluvioni del 19 novembre e del 24-25 novembre 2016,  i  consorzi  di
bonifica sono autorizzati a sospendere, fino al  30  aprile  2017,  i
ruoli  2014  e  2015  gia'  emessi  nei   confronti   delle   imprese
consorziate. Per ammortizzare  gli  effetti  economici  gravanti  sui
consorzi per effetto delle  disposizioni  di  cui  al  comma  27,  e'
autorizzata in favore dei  consorzi  di  bonifica  la  spesa  di  100
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016,  da  ripartire  in
proporzione all'ammontare dei ruoli sospesi. 
  29. L'art. 19 della legge regionale n. 3/2016 e' soppresso. 
  30. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  1,  comma  1,  della
legge  regionale  30  giugno  2016,  n.  13  e'   incrementata,   per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 300  migliaia  di  euro
(Missione 16, Programma 1, Capitolo 147315). 
  31. Per le finalita' di cui all'art. 8  della  legge  regionale  11
giugno 2014, n. 13 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario  2016,
la spesa di 200 migliaia di euro (Missione, 16, Programma 1, Capitolo
148102). 
  32. Per l'aggiornamento e il consolidamento della banca dati  dello
schedario viticolo regionale  ai  fini  dell'assegnazione  dei  fondi
comunitari relativi all'OCM vino e' autorizzata spesa di 50  migliaia
di euro per l'esercizio finanziario 2016. 
  33. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  1,  comma  2,  della
legge  regionale  n.  13/2016  e'   incrementata,   per   l'esercizio
finanziario 2016, dell'importo di 100 migliaia di euro (Missione  16,
Programma 1, Capitolo 144111). 
  34. Le risorse da recuperare dai comuni inadempienti in merito alle
disposizioni sull'attivazione di  forme  di  democrazia  partecipata,
previste dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014,
n.  5  e  successive  modifiche   ed   integrazioni,   in   relazione
all'assegnazione  per  l'anno   2015,   che   residuano   a   seguito
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma  5,  sono
destinate alla integrazione dell'assegnazione  di  parte  corrente  a
favore del Comune di  Lipari  per  la  spesa  relativa  al  trasporto
rifiuti via mare. Ai maggiori oneri di cui al presente comma e di cui
al comma 2 dell'art. 8  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 7, comma 14, della legge regionale n. 3/2016. 
  35. Per le finalita' dell'art. 76, comma 4, ultimo  periodo,  della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016  (Missione
12, Programma 2, Capitolo 182519). 
  36. Per i comuni che nell'arco del primo semestre 2016 hanno subito
trattenute statali dal gettito IMU alle quali concorrono  i  recuperi
dovuti a titolo di maggior gettito stimato  per  gli  anni  d'imposta
2014 e 2015, per effetto dell'imponibilita' dei terreni  gia'  esenti
dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e  8,  del  decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2015, n. 34, in misura complessivamente superiore  al  10  per  cento
della media delle entrate correnti accertate nel triennio  2012-2014,
puo' essere concessa un'anticipazione  straordinaria  in  misura  non
superiore al 35 per cento delle trattenute  complessivamente  operate
ai sensi dei citati commi 7 e 8  dell'art.  1  del  decreto-legge  n.
4/2015, da recuperare a quote costanti,  dal  Dipartimento  regionale
delle autonomie locali,  secondo  un  piano  finanziario  di  massimo
cinque annualita', a decorrere  dall'esercizio  finanziario  2017,  a
valere sui trasferimenti in favore dei comuni medesimi  attribuiti  a
qualsiasi titolo. Per le finalita' del presente comma e'  autorizzata
la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016. 
  37. Al fine  di  consentire  il  riequilibrio,  tra  i  comuni  con
popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, delle assegnazioni
regionali di parte corrente, e' autorizzata per l'anno 2016 la  spesa
di 200 migliaia di euro da ripartire tra i comuni  in  ragione  della
differenza, per fascia demografica,  dalla  media  dei  trasferimenti
regionali pro-capite del triennio 2014-2016. Al riparto  si  provvede
con decreto dell'Assessore regionale per le  autonomie  locali  e  la
funzione  pubblica,  di  concerto  con  l'Assessore   regionale   per
l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali. 
  38. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella «G» allegata alla
legge regionale n. 3/2016, per le finalita' dell'art.  27,  comma  6,
della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (Missione 10, Programma
2, Capitolo 476521), e' incrementata dell'importo di 500 migliaia  di
euro per l'anno 2016 e di 1.800 migliaia di euro per l'anno 2017, per
le finalita' dell'art. 12,  comma  2,  relative  all'  annualita'  di
competenza dell' esercizio 2016. 
  39. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'art.  26  della  legge
regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni e' ridotta
dell'importo di 350 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016
(Missione 10, Programma 3, Capitolo 476520). 
  40. L'Assessorato regionale per le autonomie locali e  la  funzione
pubblica, per le particolari difficolta' in cui versa  il  Comune  di
Lampedusa e Linosa, riconosce  un  contributo  straordinario  di  300
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016. 
  41. Le risorse ex art. 38 dello statuto della Regione destinate con
delibera  della  Giunta  regionale  agli   interventi   di   edilizia
scolastica ed alle  infrastrutture  necessarie  allo  svolgimento  di
attivita' integrative della scuola, ivi comprese  le  attrezzature  e
gli arredamenti didattici ed amministrativi, non utilizzate alla data
di entrata in vigore della presente legge (Missione 4,  Programma  3,
Capitolo 772023), sono destinate al  finanziamento  dell'acquisto  di
attrezzature  ed  arredamenti  didattici  ed   amministrativi   degli
istituti e  delle  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,  di
competenza dei liberi Consorzi comunali ai sensi  dell'art.  3  della
legge 11 gennaio 1996,  n.  23,  nelle  more  della  definizione  del
riordino degli stessi ai sensi della legge regionale 4  agosto  2015,
n. 15 e della conseguente possibilita' di attivare i mutui ventennali
di cui all'art. 4 della medesima legge n. 23/1996. 
  42. Per  le  finalita'  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422 e' autorizzata la spesa di  8.400  migliaia  di
euro per l'esercizio finanziario  2016  (Missione  10,  Programma  2,
Capitolo 273707).