Art. 11 
 
Disposizioni per  favorire  l'incremento  delle  presenze  turistiche
  negli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di Trapani Birgi
  e di Comiso 
 
  1. Al fine di favorire l'incremento delle presenze  turistiche  nel
territorio regionale, tenuto conto della  potenzialita'  di  sviluppo
turistico degli  ambiti  territoriali  in  cui  sono  ricompresi  gli
aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso, l'Assessorato  regionale  del
turismo,  dello  sport  e  dello  spettacolo,  previo  parere   della
competente   Commissione   legislativa    dell'Assemblea    regionale
siciliana, sentiti l'Assessorato  regionale  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  e   l'Assessorato   regionale   dell'economia,   e'
autorizzato a finanziare interventi a  sostegno  delle  attivita'  di
promozione del territorio svolte dai comuni siciliani, con esclusione
di  quelli  ricadenti  negli   ambiti   territoriali   delle   Citta'
metropolitane di Palermo e Catania. 
  2. Per garantire la piena efficacia dell'intervento di cui al comma
1  attraverso  la  tempestiva  programmazione  delle   attivita'   e'
autorizzata la spesa  di  5.500  migliaia  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2017 (Missione 7, Programma 1, Capitolo N. I.) destinando
1.500   migliaia   di   euro   all'ambito   territoriale    afferente
all'aeroporto  di  Comiso  e  4.000  migliaia  di   euro   all'ambito
territoriale afferente all'aeroporto di Trapani Birgi  e  distribuiti
ai rispettivi comuni secondo i criteri di cui al comma 4. 
  3.  L'ambito  territoriale  di  riferimento   e'   costituito   dal
comprensorio dei comuni sottoscrittori della convenzione  di  cui  al
comma 5. 
  4. Con decreto dell'assessore regionale per il turismo, lo sport  e
lo spettacolo, sentiti l'Assessore regionale per le infrastrutture  e
la mobilita' e l'Assessore per l'economia sono definiti, in  base  ai
parametri caratteristici  dei  flussi  turistici  del  territorio,  i
criteri,  prioritariamente  proporzionali  alle  presenze  turistiche
attestate nell'anno 2015, per  l'attribuzione  del  finanziamento,  a
valere  sull'ammontare  delle  somme  ripartite  per  ciascun  ambito
territoriale di cui al comma  3,  ai  singoli  comuni  sottoscrittori
dell'apposita convenzione di cui  al  comma  5  con  le  societa'  di
gestione aeroportuale del proprio ambito territoriale. 
  5. L'erogazione dei finanziamenti di  cui  al  comma  2,  a  valere
sull'ammontare delle somme ripartite per ciascun ambito  territoriale
di cui al medesimo  comma,  e'  subordinata  alla  sottoscrizione  di
apposita convenzione dei singoli comuni interessati con  le  societa'
di  gestione  aeroportuale  del  proprio  ambito   territoriale.   La
convenzione  riporta  il  programma  pluriennale,  gli  obiettivi  di
incremento  dei  flussi  turistici   attesi   e   le   modalita'   di
contrattualizzazione  di  eventuali   prestazioni   di   servizi   di
promozione.